Le Vespe, burocraticamente, si dividono in 2 categorie: I ciclomotori (fino a 50 cc) e i motocicli (da 50 cc in su), rimetterle in strada non è impossibile, ma nemmeno molto semplice.

Se la vostra Vespa è un ciclomotore e non avete, o avete perso il libretto, la procedura si può riassumere in poche righe:

Assicuratevi della provenienza lecita della Vespa, possibilmente se la state comprando usata, fatevi rilasciare una dichiarazione su carta semplice dal venditore per mettervi al riparo da possibili future contestazioni o responsabilità.

Recatevi presso i Carabinieri o Polizia per sporgere una denuncia di smarrimento del libretto ( il termine esatto è "certificato di conformità per ciclomotore".

In seguito andate a una sede provinciale del "Ministero infrastrutture e trasporti" ( ex motorizzazione civile) e compilate il modulo per la richiesta del collaudo.

Vi consegneranno due bollettini postali da compilare per una spesa complessiva di circa 40 euro. Una volta riconsegnate le ricevute dei versamenti, fatevi rilasciare il permesso di circolazione provvisorio, che vi permetterà di assicurare la Vespa e pagare il bollo ( per poi tornare al collaudo ) fino al rilascio del nuovo "libretto".

Al collaudo controlleranno il numero di telaio, i freni, clacson, luci ( frecce e stop solo se previsti in origine ), rumorosità, velocità massima, ( compresa entro 49,5 Kmh massimi ) gas di scarico e la presenza dello specchietto retrovisore sinistro omologato (E3).

Se tutto risulterà in regola, entro pochi minuti avrete il sospirato "libretto".

Se si tratta di un motociclo, le cose sono molto più complesse, ecco tutto quello che bisogna sapere per avviare le pratiche di reimmatricolazione di una motocicletta d'epoca radiata o demolita, senza perdersi fra gli ostacoli burocratici

Premessa:

Ai molti appassionati frequentatori di mercatini capita spesso di vedere proposte in vendita moto senza documenti, radiate o demolite, oppure con il solo numero di targa. L'entusiasmo iniziale di solito si spegne rapidamente, sostituito dall'incertezza dovuta ai problemi da superare per rimetterla in strada. Per poter circolare un veicolo a motore deve essere perfettamente in regola con quanto previsto dalle norme vigenti, stabilite dall'art. 180 del D.L. 30 aprile 1992 n. 28), più noto come nuovo Codice della strada, e dalle disposizioni inerenti le caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada riportare al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni. Tutto chiaro fino a questo punto? Crediamo di no, e dopo questo sproloquio in "burocratese", che speriamo ci perdonerete, cerchiamo di capirne di più, analizzando le possibili situazioni che l'appassionato di moto d'epoca può incontrare nella soddisfazione del proprio piacere: l'acquisto e l'uso di una vecchia moto.

I documenti per circolare

Il primo dei documenti richiesti per l'uso di una moto, che devono essere esibiti ai tutori dell'ordine quando ne facciano richiesta, è la carta di circolazione, sulla quale devono essere riportati gli estremi dell'intestatario e le eventuali necessarie revisioni sostenute dal mezzo con esito positivo. Si deve anche avere il contrassegno dell'avvenuto pagamento dell'imposta di possesso per l'anno in corso (il bollo, per intenderci), che però non è più obbligatorio esporre sul motociclo. Ovviamente il veicolo deve essere munito di targa e il conducente in regola con la patente di guida per quel tipo di veicolo. Se invece si tratta di un ciclomotore, il guidatore deve avere con sé la carta di circolazione, mentre il contrassegno dell'avvenuto pagamento del bollo (a differenza delle moto) per l'anno in corso deve essere esposto permanentemente sul veicolo. Infatti, mentre per tutti i veicoli a motore il pagamento dell'imposta è dovuta al possesso ed alla conseguente iscrizione del veicolo al Pubblico registro automobilistico, per il ciclomotore la tassa è rimasta il classico e famoso "bollo", cioè una tassa pagata finché il ciclomotore calca il suolo pubblico. Se non lo si usa non è quindi richiesto alcun pagamento.

Tasse e pagamenti

Il pagamento della tassa di possesso, definita dal Ministero delle Finanze tassa di iscrizione al Pubblico registro, è obbligatoria per tutti i veicoli a motore anche se non circolanti eccetto i ciclomotori, come si è detto. L'esenzione dal pagamento della tassa si può avere solo il veicolo in questione ha più di 30 anni ed e iscritto al registro dell'ASI che, all'atto dell'omologazione, rilascia una dichiarazione di esenzione da presentare agli uffici del Ministero delle Finanze per l'esonero. L'esonero e nominale e soggetto al vincolo dell'annuale iscrizione aII'ASI. Un altro modo, piuttosto drastico, per non pagare l'imposta è la demolizione del veicolo con la consegna dei documenti al PRA. Questa pratica comporta però esclusione perenne dalla circolazione del veicolo e può essere attuata solo in 2 casi: quando il veicolo viene esportato in altra nazione oppure se si dichiara di utilizzare o collocare il veicolo su fondo privato. In altre parole se si dispone di un luogo dove poterlo tenere, dalla cantina al salotto di casa non fa differenza, può allora effettuare la "Cessazione della circolazione per l'utilizzo su fondo privato", ma per qualunque demolizione si devono pagare le spese al PRA, presentare la relativa domanda, l'imposta di bollo e allegare: la targa del veicolo, la carta di circolazione e il foglio complementare o CDP. Se non è possibile riconsegnare uno degli ultimi 3 documenti (targa, libretto e foglio complementare) occorre allegare una copia conforme (basta una fotocopia autenticata da un notaio) della denuncia di smarrimento o di distruzione, resa agli organi di Polizia. Esiste poi un'altra, estrema possibilità che è quella di rottamare il veicolo consegnandolo ad un demolitore che provvederà all'espletamento della pratica. Il documento di demolizione rilasciato dagli uffici del PRÀ a conclusione della pratica è da conservare, perché indispensabile qualora si volesse circolare nuovamente. Si sono verificati molti casi di motocicli radiati d'ufficio (soprattutto negli anni Ottanta, quando maggiormente si è accanita la mannaia del PRA) di cui il proprietario, non a conoscenza del fatto, ha continuato a pagare la tassa di possesso utilizzando normalmente la motocicletta ignaro della catastrofe. Solo in caso di vendita del mezzo, effettuando l'obbligatoria ricerca al PRA, si può venire a conoscenza della radiazione della moto. Cosa fare in questo caso? Purtroppo se non si può dimostrare, contrassegni alla mano, che i pagamenti sono stati tutti effettuati o quanto meno non sono mai passati più di 3 anni tra un pagamento e l'altro, non rimane che la nuova immatricolazione del mezzo radiato con la piccola soddisfazione di richiedere la restituzione dei pagamenti fatti. La cosa è possibile compilando l'apposito modulo al PRA indirizzando la domanda alla Regione e al Ministero delle Finanze. Quanto tempo passerà per avere la restituzione non è dato sapere; se però avete fretta di vendere la moto mettetevi il cuore in pace, aspettate fiduciosi e rimandate l'affare a tempi migliori. A scanso di equivoci ricordiamoci che il contrassegno dell'avvenuto pagamento della tassa di possesso deve essere conservato per 5 anni ma, a nostro avviso, è meglio custodirlo fino alla eventuale vendita del veicolo.

In caso di radiazione o demolizione

La radiazione d'ufficio dal Pubblico registro automobilistico ( la più fequente) avviene quando non è stata pagata la tassa di possesso per almeno 3 anni consecutivi, come disposto dall'ex DL. 30/12/1982 n. 953 convertito nella Legge 28/2/ 1983 n. 53 e con le successive modifiche. La moto può comunque essere rimessa in strada procedendo alla sua reimmatricolazione.

La documentazione da produrre in questo caso consiste nella copia dell'estratto cronologico rilasciata dal PRA oppure un autocertificazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/01/1968 n. 15, nel caso si sia in possesso della targa e della carta di circolazione. A questi documenti si deve allegare anche un'autocertificazione per la residenza o fotocopia di un documento di identità valido e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'integrità del veicolo.

-----------------------------------------

Se la reimmatricolazione interessa un veicolo radiato per demolizione, per poter procedere con le pratiche è necessario conoscere o risalire almeno al numero di targa.

E' inoltre indispensabile che la Vespa sia iscritta al "Registro Storico" ASI o FMI, ( consiglio per motivi economici e pratici quest' ultimo ente, www.federmoto.it ) per questo deve avere almeno 30 ( o 20) anni ed essere stata restaurata. Per effettuare l' iscrizione, il proprietario deve iscriversi a un motoclub affiliato FMI, richiedere l' iscrizione personale all' FMI oltre a quella della Vespa.

La procedura è un po' lunga e richiede almeno 2 - 3 mesi, ( clicca qui per leggere la mia personale esperienza ) al termine della quale ci si può recare alla "motorizzazione" per le pratiche di reimmatricolazione.

E' necessaria una dichiarazione dell' officina che ha effettuato le riparazioni (o il restauro) necessarie per riportare la motocicletta nelle condizioni originali, e che arresti che queste sono state eseguite a regola d'arte, alla dichiarazione va aggiunta anche la fotocopia della fattura contenente l'elenco delle eventuali parti sostituite.

Per avviare la pratica sono necessari la compilazione del modulo Mod. MC 2119; le ricevute dei versamenti sul c/cp 9001 di 5,16 Euro, sul c/cp 4028 di 20,66 Euro e sul c/cp l21012 di 15,26 Euro, a cui si devono aggiungere circa 18 Euro per ottenere l'estratto cronologico dal PRA.

A questo punto si prenota la visita e la prova del veicolo (collaudo) presso gli uffici della Motorizzazione civile.

Nel corso del collaudo verranno controllati il numero di telaio e di motore, come indicato sull'estratto cronologico. Vengono verificate anche le misure dei pneumatici secondo quanto indicato sul certificato di conformità a suo tempo omologato o sulla scheda dei dati tecnici ("Certificato d' Origine" da richiedere alla Piaggio ). Viene controllata l'efficienza dell'impianto di illuminazione, della luce di arresto e del segnalatore acustico. Attenzioni particolari per il controllo dell'impianto di scarico, emissioni e freni. I motocicli devono in ogni caso essere equipaggiati con specchietto retrovisore omologato (E3) e con indicatori di direzione, questi ultimi solo se previsti in origine

L' art. 60 del Codice della Strada e con l'art. 215 del Regolamento dove, al comma 6, viene scritto che "per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelli prescritte in generale per i motoveicoli odierni...".

Iscrizione al PRA

Se il collaudo è superato con esito positivo vengono rilasciate la nuova targa e la carta di circolazione provvisoria, presto sostituita con quella definitiva.

A questo punto la trafila per la nuova immatricolazione è a buon punto ma non è ancora terminata. Si deve infatti procedere all'iscrizione del veicolo al PPA, procedura da completare rigorosamente entro e non oltre 60 giorni dalla data di immatricolazione alla MCTC.

Se il veicolo è stato radiato perde la sua caratteristica di mezzo di trasporto e, anche se bello e colorato, diventa nulla di più che un pezzo di ferro. Pezzo di ferro che può benissimo essere venduto come oggetto e non come veicolo, e passare da più mani senza necessità alcuna di registrare i nomi dei nuovi e diversi proprietari. E' quasi impossibile che l'ultimo proprietario sia poi l'intestatario riportato sull'estratto cronologico.

In aiuto viene la possibilità di registrare un atto di vendita dell'ultimo proprietario non intestatario secondo quanto previsto dall'art. 3688 del Codice Civile.

Con l'accettazione dell'iscrizione al PRA il motociclo ritorna in vita e può di nuovo tornare a circolare, una volta pagata la tassa di possesso e l'assicurazione.

Moto senza targa e documenti

Le condizioni per incominciare le pratiche di nuova immatricolazione con speranza di successo sono essenzialmente due: poter richiedere l'estratto cronologico del veicolo e poter dimostrare la provenienza del mezzo mediante atto di vendita dell'ultimo proprietario. Sena queste basilari condizioni l'immatricolazione diventa impossibile o quanto meno difficilissima. Infatti non si può parlare di nuova immatricolazione se non si dimostra che la moto sia mai stata immatricolata prima e l'unica prova è rappresentata dall'estratto cronologico rilasciato dal PRA.

Se ci si trova Con una moto in queste condizioni l'unica strada da seguire è l'omologazione ASI con il rilascio della relativa scheda che riporta le caratteristiche tecniche della moto e tentare una difficile immatricolazione come esemplare unico. Può anche capitare di acquistare una moto d'epoca, quindi con più di vent'anni di anzianità, mai usata e trovata come fondo di magazzino da qualche concessionario o rivenditore. Sebbene il certificato di conformità non abbia scadenza è difficile che gli uffici della MCTC lo ritirino per la consegna dei documenti come avviene per le moto nuove di prima immatricolazione. Anzi, se il certificato di conformità è antecedente al giugno del 1959, data dell'entrata in vigore del precedente Codice della strada, non ne viene riconosciuto alcun valore se non quello di origine del veicolo. Quindi per una eventuale immatricolazione il veicolo deve essere corredato di scheda con le caratteristiche tecniche rilasciata dall'ASI, l'unico Ente, oltre alla Casa costruttrice del veicolo (o il relativo importatore se si tratta di moto straniera) che può rilasciare una scheda con le caratteristiche tecniche del veicolo riconosciuta ufficialmente dalla MCTC. I commissari tecnici e i Moto Club affiliati ASI da contattare per avviare le pratiche di omologazione sono presenti su tutto il territorio nazionale. Per avere ulteriori informazioni sui Moto Club affiliati ASI più vicini a voi potete contattare la sede centrale di Torino (tel. 011/306739, fax 011/306273).

 

Back

 

Home