Premessa:
Ritengo
necessario tutelare il patrimonio storico culturale italiano, del
quale fanno ovviamente parte tutti i veicoli storici.
Se nel campo automobilistico la Fiat 600 rappresenta un
momento importante per il nostro Paese, il mezzo della rinascita,
dell' inizio del boom economico e della motorizzazione di massa,
allo stesso modo, in quello motociclistico, la Vespa,
seguita immediatamente dalla Lambretta e altri scooters minori,
hanno avuto e ancora hanno lo stesso valore simbolico e non solo.
Passeggiando
nei centri storici delle città o osservando palazzi, case e
anche piccoli monumenti e chiese sparse per la nostra
meravigliosa Italia,
non possiamo dimenticare che
queste costruzioni, anche se normalmente abitate da "gente
comune", sono registrate e tutelate dal Ministero dei Beni
Culturali.
Ci sono agevolazioni per il loro
mantenimento, il divieto di demolirle, l' obbligo di conservarle,
ecc.,
nonostante non siano ovviamente
omologabili con le nuove disposizioni di legge, sia per quanto
riguarda i materiali con i quali sono stai costruiti, sia per le
dimensioni delle stanze, finestre
e, ancor più rilevante, la dispersione
termica, che implica consumi abnormi energetici sia per il
riscaldamento che climatizzazione estiva.
Non per questo qualcuno ha mai pensato di agevolarne
la distruzione in favore di nuovi edifici a norme,
sarebbe stato un crimine imperdonabile.
I
veicoli storici devono avere la stessa tutela da parte dello
stato, che una volta tanto non si deve limitare a tassarci, ma al
contrario, agevolarci.
La rottamazione incosciente purtroppo
ha provocato danni incalcolabili,
è nostro
dovere adesso, cercare rimedi, salvare il salvabile e cercare di
mantenere e se possibile ricostruire questo nostro patrimonio di
storia e costume che tutti ci invidiano.
Ho raccolto i punti essenziali
di una proposta di legge da inviare a tutte le forze politiche e
istituzioni.
Se la Cultura e Storia sono veramente
un patrimonio inalienabile di cui ogni Paese deve essere fiero,
non potrà
passare inosservata.
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I punti essenziali della proposta di legge:
1) La rottamazione, distruzione, danneggiamento di veicoli storici è vietata e ne saranno pesantemente perseguiti i responsabili.
2) Sono previste agevolazioni per incentivarne il mantenimento
e restauro:
Il restauro a regola d' arte,
perfettamente conforme alle condizioni originali, sarà
interamente a carico dalla pubblica amministrazione, che si
impegna al rimborso totale delle spese.
In caso il restauro non sia conforme all' originale (
esempio colore personalizzato o particolari ormai introvabili )
sarà rimborsato in proporzione e comunque in percentuale non
inferiore al 50%.
Il ripristino non conforme ma
personalizzato, sarà rimborsato al 50% della spesa.
Al fine però di evitare speculazioni e abusi, non ne
potranno fruire i commercianti , artigiani ripartatori del
settore e i restauratori.
Il numero massimo per ogni persona
di veicoli che potranno avvalersi dei rimborsi è di 10 esemplari
complessivi.
3) Lo scopo della propsta di legge è quella di rimettere in
circolazione i veicoli alle condizioni e modalità previste all'
epoca,
è quindi abolito l' obbligo all' uso
del casco, alle luci diurne, indicatori di direzione stop per i
veicoli che ne erano all' epoca sprovvisti.
4) Sono esentati dalla revisione periodica e dal "bollino blu" tutti i veicoli storici o di interesse storico.
5) In considerazione del loro scarso numero, e grande valore
culturale,
ne è consentita la libera
circolazione nei centri storici, alla pari dei veicoli elettrici.
( sono quindi esentati da ogni limitazione al traffico )
6) In caso di irreperibilità di ricambi, sono consentite modifiche o uso di parti non originali ( come silenziatori, pneumatici, ecc)
7) Non sono confiscabili i ciclomotori storici o di interesse storico, che superano il limite di 45 kmh, ma è prevista la sola sanzione amministriva.
8) Tutti i veicoli storici attualmente confiscati dalla
pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo,
saranno immediatamente posti in vendita all' asta,
previa comunicazione a mezzo stampa o comunicazioni ai singoli
appassionati, per evitare speculazioni commerciali.
9) La reimmatricolazione di veicoli radiati d' ufficio sarà
automatica e gratuita al momento stesso dell' entrata in vigore
della legge,
saranno comunque esenti dalla tassa
di possesso, ma soggetti solo a tassa di circolazione agevolata,
per i periodi di utilizzo.
10) I veicoli sprovvisti di documenti e targa, saranno immediatamente reimmatricolabili, previo collaudo che potrà essere effettuato sia presso strutture pubbliche, che officine private.
11) Al fine di recuperare il maggior numero di veicoli
possibile, è consentita la ricostruzione totale anche del
telaio,
pertanto in questi casi sarà
sufficente inoltrare una domanda senza spese e in carta semplice
ad un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, il quale
provvederà alla punzonatura e successivo collaudo, che dovrà
dare risultati conformi al certificato di origine di quel modello
di veicolo.
12 ) Le compagnie di assicurazione saranno tenute a fornire
polizze agevolate di 50,00 euro massimi per ogni veicolo storico,
senza che ci sia necessità di iscrizione ad alcun club o
associazione,
farà fede la data di costruzione o
di prima immatricolazione, da interpretarsi nel modo più
conveniente al proprietario.
Sono
tenute, in caso di sinistro, al pieno rimborso del danno subito,
facendo riferimento al valore di mercato e dei lavori di restauro
eseguiti.
Se il veicolo non fosse riparibile,
dovranno corrispondere un risarcimento non inferiore a 2 volte il
valore medio di mercato.
13) E' abolita ogni spesa per il passaggio di proprietà al fine di agevolarne l' acquisto e conservazione da parte degli appassionati.
14) Sarà istuito un registro storico pubblico dei veicoli
storici, la cui iscrizione sarà facoltativa, ma che porterà
agevolazione agli iscritti,
sarà
infatti detraibile ogni anno dalla dichiarazione dei redditi di
chi decide di aderire, l' ammontare delle spese sostenute e
documentate per la riparazione o miglioramento.
15) La vendita da un soggetto all' altro entro i confini
nazionali e l' importazione di veicoli o parti di essi, è
libera, ma ne sarà vietata l' esportazione,
salvo nel caso di trasferimento di residenza all'
estero del proprietario.
16) E' stabilito l' obbligo per i demolitori, commecianti di
rottami ferrosi, e categorie assimilabili,
di vendere i veicoli storici o parti di essi a
chiunque ne faccia richiesta,
ne è
severamenta vietata e punita la distruzione.
17) Le case automobilistiche, motociclistiche, di produzione
di pneumatici e ricambi in genere, ancora presenti sul mercato,
si impegnano a mantenere in commercio i ricambi dei
veicoli storici costruiti dal 1946 in poi.
18) Sarà possibile mantenere sempre i documenti e targa
originali, anche in mancanza di uno o più elementi,
in tal caso si otterranno doppi documenti facenti
riferimento a quelli danneggiati o distrutti,
verrà mantenuto in ogni caso la vecchia targa, o una
nuova con stessa sigla e numeri.
19) Per attestare che un veicolo è storico o di interesse
storico, non è necessaria l' iscrizione ad alcun ente o
associazione,
è sufficente che il mezzo sia stato
costruito da almeno 30 anni,
o 20, se
compreso nell' elenco pubblico dell' ASI, FMI, o qualunque
associazione riconusciuta.