Premessa:

Ritengo necessario tutelare il patrimonio storico culturale italiano, del quale fanno ovviamente parte tutti i veicoli storici.
Se nel campo automobilistico la Fiat 600 rappresenta un momento importante per il nostro Paese, il mezzo della rinascita, dell' inizio del boom economico e della motorizzazione di massa,
allo stesso modo, in quello motociclistico, la Vespa, seguita immediatamente dalla Lambretta e altri scooters minori, hanno avuto e ancora hanno lo stesso valore simbolico e non solo.

Passeggiando nei centri storici delle città o osservando palazzi, case e anche piccoli monumenti e chiese sparse per la nostra meravigliosa Italia,
non possiamo dimenticare che queste costruzioni, anche se normalmente abitate da "gente comune", sono registrate e tutelate dal Ministero dei Beni Culturali.
Ci sono agevolazioni per il loro mantenimento, il divieto di demolirle, l' obbligo di conservarle, ecc.,
nonostante non siano ovviamente omologabili con le nuove disposizioni di legge, sia per quanto riguarda i materiali con i quali sono stai costruiti, sia per le dimensioni delle stanze, finestre

e, ancor più rilevante, la dispersione termica, che implica consumi abnormi energetici sia per il riscaldamento che climatizzazione estiva.
Non per questo qualcuno ha mai pensato di agevolarne la distruzione in favore di nuovi edifici a norme,

sarebbe stato un crimine imperdonabile.

I veicoli storici devono avere la stessa tutela da parte dello stato, che una volta tanto non si deve limitare a tassarci, ma al contrario, agevolarci.
La rottamazione incosciente purtroppo ha provocato danni incalcolabili,
è nostro dovere adesso, cercare rimedi, salvare il salvabile e cercare di mantenere e se possibile ricostruire questo nostro patrimonio di storia e costume che tutti ci invidiano.

Ho raccolto i punti essenziali di una proposta di legge da inviare a tutte le forze politiche e istituzioni.
Se la Cultura e Storia sono veramente un patrimonio inalienabile di cui ogni Paese deve essere fiero,

non potrà passare inosservata.

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I punti essenziali della proposta di legge:

1) La rottamazione, distruzione, danneggiamento di veicoli storici è vietata e ne saranno pesantemente perseguiti i responsabili.

2) Sono previste agevolazioni per incentivarne il mantenimento e restauro:
Il restauro a regola d' arte, perfettamente conforme alle condizioni originali, sarà interamente a carico dalla pubblica amministrazione, che si impegna al rimborso totale delle spese.
In caso il restauro non sia conforme all' originale ( esempio colore personalizzato o particolari ormai introvabili ) sarà rimborsato in proporzione e comunque in percentuale non inferiore al 50%.
Il ripristino non conforme ma personalizzato, sarà rimborsato al 50% della spesa.
Al fine però di evitare speculazioni e abusi, non ne potranno fruire i commercianti , artigiani ripartatori del settore e i restauratori.
Il numero massimo per ogni persona di veicoli che potranno avvalersi dei rimborsi è di 10 esemplari complessivi.

3) Lo scopo della propsta di legge è quella di rimettere in circolazione i veicoli alle condizioni e modalità previste all' epoca,
è quindi abolito l' obbligo all' uso del casco, alle luci diurne, indicatori di direzione stop per i veicoli che ne erano all' epoca sprovvisti.

4) Sono esentati dalla revisione periodica e dal "bollino blu" tutti i veicoli storici o di interesse storico.

5) In considerazione del loro scarso numero, e grande valore culturale,
ne è consentita la libera circolazione nei centri storici, alla pari dei veicoli elettrici. ( sono quindi esentati da ogni limitazione al traffico )

6) In caso di irreperibilità di ricambi, sono consentite modifiche o uso di parti non originali ( come silenziatori, pneumatici, ecc)

7) Non sono confiscabili i ciclomotori storici o di interesse storico, che superano il limite di 45 kmh, ma è prevista la sola sanzione amministriva.

8) Tutti i veicoli storici attualmente confiscati dalla pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo,
saranno immediatamente posti in vendita all' asta, previa comunicazione a mezzo stampa o comunicazioni ai singoli appassionati, per evitare speculazioni commerciali.

9) La reimmatricolazione di veicoli radiati d' ufficio sarà automatica e gratuita al momento stesso dell' entrata in vigore della legge,
saranno comunque esenti dalla tassa di possesso, ma soggetti solo a tassa di circolazione agevolata, per i periodi di utilizzo.

10) I veicoli sprovvisti di documenti e targa, saranno immediatamente reimmatricolabili, previo collaudo che potrà essere effettuato sia presso strutture pubbliche, che officine private.

11) Al fine di recuperare il maggior numero di veicoli possibile, è consentita la ricostruzione totale anche del telaio,
pertanto in questi casi sarà sufficente inoltrare una domanda senza spese e in carta semplice ad un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, il quale provvederà alla punzonatura e successivo collaudo, che dovrà dare risultati conformi al certificato di origine di quel modello di veicolo.

12 ) Le compagnie di assicurazione saranno tenute a fornire polizze agevolate di 50,00 euro massimi per ogni veicolo storico, senza che ci sia necessità di iscrizione ad alcun club o associazione,
farà fede la data di costruzione o di prima immatricolazione, da interpretarsi nel modo più conveniente al proprietario.
Sono tenute, in caso di sinistro, al pieno rimborso del danno subito, facendo riferimento al valore di mercato e dei lavori di restauro eseguiti.
Se il veicolo non fosse riparibile, dovranno corrispondere un risarcimento non inferiore a 2 volte il valore medio di mercato.

13) E' abolita ogni spesa per il passaggio di proprietà al fine di agevolarne l' acquisto e conservazione da parte degli appassionati.

14) Sarà istuito un registro storico pubblico dei veicoli storici, la cui iscrizione sarà facoltativa, ma che porterà agevolazione agli iscritti,
sarà infatti detraibile ogni anno dalla dichiarazione dei redditi di chi decide di aderire, l' ammontare delle spese sostenute e documentate per la riparazione o miglioramento.

15) La vendita da un soggetto all' altro entro i confini nazionali e l' importazione di veicoli o parti di essi, è libera, ma ne sarà vietata l' esportazione,
salvo nel caso di trasferimento di residenza all' estero del proprietario.

16) E' stabilito l' obbligo per i demolitori, commecianti di rottami ferrosi, e categorie assimilabili,
di vendere i veicoli storici o parti di essi a chiunque ne faccia richiesta,
ne è severamenta vietata e punita la distruzione.

17) Le case automobilistiche, motociclistiche, di produzione di pneumatici e ricambi in genere, ancora presenti sul mercato,
si impegnano a mantenere in commercio i ricambi dei veicoli storici costruiti dal 1946 in poi.

18) Sarà possibile mantenere sempre i documenti e targa originali, anche in mancanza di uno o più elementi,
in tal caso si otterranno doppi documenti facenti riferimento a quelli danneggiati o distrutti,
verrà mantenuto in ogni caso la vecchia targa, o una nuova con stessa sigla e numeri.

19) Per attestare che un veicolo è storico o di interesse storico, non è necessaria l' iscrizione ad alcun ente o associazione,
è sufficente che il mezzo sia stato costruito da almeno 30 anni,
o 20, se compreso nell' elenco pubblico dell' ASI, FMI, o qualunque associazione riconusciuta.

 

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