Via
libera definitivo del Governo ma a un testo molto
asciugato (da 82 a 19 articoli) delle modifiche al Codice
della strada, dopo che il Parlamento, esercitando la sua
verifica della delega, aveva chiesto di ridurre la
portata della riforma. Restano nella versione definitiva,
riapprovata dal Consiglio dei ministri la sera del 15
gennaio 2002, l'innalzamento del limite di velocità
sulle autostrade a tre corsie con il bel tempo fino a 150
chilometri orari, il patentino per i ciclomotori e la
patente a punti. Il testo definitivo è evidenziato in
neretto rispetto alla versione originaria (in chiaro):
l'obiettivo è quello di mettere in evidenza i punti di
coincidenza e quelli di divergenza delle due versioni.
(15 gennaio 2002)
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Il testo originario e quello definitivo (in neretto) della riforma del Codice della strada 15.1.2002 |
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1della legge 22 marzo 2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada"; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ; Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, della istruzione della università e della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle politiche comunitarie. EMANA Il seguente decreto legislativo
ART. 1. 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 1 - Principi generali.- 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. 3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.". Art. 2 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera A, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutti gli svincoli e gli accessi sono dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. Ferme restando le suddette caratteristiche, le autostrade sono ulteriormente suddivise secondo i seguenti sottotipi: 1) in relazione alle caratteristiche geometriche: g1 - autostrada a tre o più corsie per senso di marcia oltre alla corsia di emergenza; g2 - autostrada non inclusa nel sottotipo g1; 2) in relazione alle caratteristiche funzionali: f1. - autostrada che costituisce una delle principali direttrici di traffico; f2. - autostrada di raccordo dell'area metropolitana con la rete costituita dalle autostrade del tipo f1, nonché di collegamento interno alla stessa area metropolitana e con particolari poli attrattori quali porti, aeroporti e simili e comunque interessate da una forte interazione con la viabilità locale, per le quali possono essere previste particolari modalità di gestione secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."; b) al comma 4, le parole: "(autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento)" sono soppresse ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo "La realizzazione di tali strade deve essere prevista negli strumenti urbanistici generali o attuativi, fuori dai centri abitati, nelle zone individuate come edificabili, per le strade extraurbane principali e secondarie, e, all'interno dei cenci abitati, per le strade tubane di scorrimento e di quartiere." c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Agli stessi fini sono altresì individuate le seguenti strade: "militari" "demaniali ad uso pubblico", "private ad uso pubblico"."; d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale. 5-ter. Per le strade non appartenenti al demanio stradale dei predetti enti, ma ricadenti nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, nonché nell'ambito di altre aree demaniali, e denominate "demaniali ad uso pubblico", ente proprietario delle strade, ai fini del presente codice, è considerato il soggetto pubblico preposto. Per le "strade private ad uso pubblico" i poteri e i compiti sono esercitati a norma dell'articolo 14."; e) al comma 6, la lettera A è sostituita dalla seguente: "A - Statali quando appartengono alla rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale, da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi e dalle strade che allacciano alla rete medesima i principali porti marittimi, gli aeroporti internazionali, gli interporti ed i centri di particolare importanza e che assumono valenza strategica in rapporto alle caratteristiche del sistema dei collegamenti nelle diverse aree territoriali."; alla lettera B, dopo la parola: "Regionali," sono inserite le seguenti: "quando congiungono tra loro capoluoghi di regione, ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade nazionali; servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio e"; dopo la lettera D, sono aggiunte le seguenti lettere: 'E - Demaniali ad uso pubblico, quando, realizzate nell'ambito di beni demaniali, sono destinate alla circolazione interna ai beni stessi ovvero a collegare questi ultimi alle altre strade indicate al comma 5. F - Private ad uso pubblico, quando, pur essendo aperte a tale uso, non appartengono allo Stato, alla Regione, alla Provincia, al Comune. Tali strade sono censite dal comune ai fini del catasto delle strade previsto dall'articolo 13, comma 6 e si suddividono in: a) consortili, quando, realizzate da soggetti pubblici quali, consorzi di bonifica, enti gestori di aree di sviluppo industriale e simili, hanno la funzione prevalente di servizio alle attività proprie degli stessi soggetti; b) vicinali, quando, realizzate da soggetti privati per accedere alle proprietà laterali, non hanno prevalente funzione di interesse pubblico. Per la gestione di tali strade devono obbligatoriamente essere costituiti appositi consorzi."; f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Le strade private aperte all'uso pubblico, che non rientrano nelle definizioni indicate alla lettera F del comma 6 e che comunque hanno una accertata e prevalente funzione di interesse pubblico, sono classificate comunali ed acquisite al demanio del comune nei modi e nelle forme previste dalle norme in materia ed in ogni caso nel rispetto dei diritti dei proprietari; g) al comma 7, dopo le parole: "superiore a diecimila abitanti" sono aggiunte le seguenti: % nonché quelle demaniali ad uso pubblico, salvo diversa intesa tra il comune e l'ente interessato"; h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Le strade rientranti nell'ipotesi del comma 7 e non ancora acquisite al demanio del comune devono essere regolarizzate attivando le procedure previste dalle norme in materia."; i) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate per territorio, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Le regioni provvedono alla classificazione e declassificazione delle strade che interessano il territorio regionale, sentiti gli enti locali, sulla base dei criteri indicati ai commi 6 e 7. Per quelle private ad uso pubblico provvede il comune iscrivendole in una specifica sezione dei catasto di cui all'articolo 13, comma 6. Le strade classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226. 1 provvedimenti di classifica contengono gli elementi identificativi delle strade ce dei tronchi di strade e producono gli effetti del passaggio di proprietà fra enti con le decorrenze indicate dal regolamento.". Art. 3
b) dopo il punto 1) sono aggiunti i seguenti: "l. -bis) ACCESSO: il passaggio da una piattaforma stradale ad uso pubblico ad un'area di proprietà pubblica o privata adiacente alla stessa.. l -ter) ACCESSO PEDONALE: accesso ad esclusivo uso dei pedoni. 1-quater) AREA DI SOSTA: parte della strada, ricavata fuori della carreggiata, destinata alla fermata e alla sosta, regolamentata o meno, dei veicoli."; c) al punto 10) è infine aggiunto il seguente periodo: "In presenza di opere di sostegno di qualunque genere ed estensione, esistenti a monte o a valle della strada ed adiacenti ad essa, il confine, sempre in mancanza degli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato, è costituito dal bordo più esterno, entro o fuori terra, dell'opera di sostegno.`, d) dopo il punto 13) è aggiunto il seguente: "13-bis) CORSIA DI ACCUMULO: corsia specializzata per le manovre di svolta dei veicoli."; e) dopo il punto 20) è aggiunto il seguente: "20-bi's) DIRAMAZIONE: il passaggio da una piattaforma stradale ad uso pubblico esistente ad un'altra piattaforma stradale ad uso pubblico di nuova realizzazione. " f) al punto 23) dopo la parola "LATERALE:" sono aggiunte le seguenti parole: "area di sosta costituita da"; g) dopo il punto 24) è aggiunto il seguente: "24-bis) INTERSEZIONE STRADALE: parte di piattaforma stradale che risulta comune a due o più strade non parallele, compresi gli apprestamenti stradali attrezzati (corsie di accelerazione, decelerazione ed accumulo), in modo da consentire il passaggio delle correnti veicolari tra i diversi rami della stessa intersezione."; h) il punto 25) è sostituito dal seguente: "25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi, corsie di accelerazione, decelerazione, accumulo e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli!; i)il punto 26) è sostituito dal seguente: "26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): intersezione stradale tra due o più strade allo stesso livello.";
"34) PARCHEGGIO: area o struttura posta fuori della piattaforma stradale, ma ad essa collegata mediante accesso, destinata alla sosta dei veicoli."; m) il punto 37) è sostituito dal seguente: "37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli."; n) dopo il punto 37) è aggiunto il seguente: "37-bís) PIATTAFORMA STRADALE: parte della sede stradale comprendente una o più carreggiate, banchine, spartitraffico interno e laterale, corsie riservate o specializzate, marciapiedi, piste ciclabili, aree di sosta o di fermata dei mezzi pubblici."; o) il punto 52) è sostituito dal seguente: "52) STRADA VICINALE: strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico, come individuata nell'articolo 2, comma 6, lettera F, punto b)."; p) dopo il punto 53) è aggiunto il seguente: "53-bis) TRONCO STRADALE: tratto longitudinale di strada avente caratteristiche uniformi di piattaforma stradale."; q) il punto 57) è sostituito dal seguente: "57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, all'interno di una intersezione, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare."; r) dopo il punto 58) è aggiunto il seguente: "58-bis. ZONA A VELOCITA' LIMITATA: zona urbana in cui vigono determinati limiti di velocità, di norma non superiori a 30 Krn/h.". Art, 4 I. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 5 - Regolamentazione della circolazione in generale.l. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti impartisce direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2. 2. In caso di inerzia o di inosservanza delle nonne, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti, e, in caso di non ottemperanza nel termine, indicato, esercita il potere sostitutivo con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. Qualora l'inerzia o l'inosservanza delle nonne riguardino esigenze di carattere sovraregionale e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione, il potere sostitutivo, sempre previa diffida, è esercitato direttamente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti degli enti inadempienti. 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari o dagli altri organi competenti, a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. I provvedimenti di cui all'articolo 6, commi 1-ter e 2, e all'articolo 7, comma 1, sono resi noti mediante affissione di copia all'albo pretorio dei comuni interessati, nonché con l'utilizzo dei mezzi di informazione o, in alternativa a questi ultimi, con altri mezzi di diffusione e pubblicità, ferma restando la facoltà di installare idonei dispositivi di segnalamento. 4. Contro i provvedimenti previsti dal comma 3 è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che decide in merito. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.". Art. 5
"5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
"5-bis. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, e sulle altre strade o tratti di esse individuate dall'ente proprietario della strada con le modalità previste nel regolamento e conformemente ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, che, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e funzionali, ai volumi del traffico, ed a situazioni comunque incidenti sulla sicurezza della circolazione, presentano elevata frequenza di incidenti e condizioni tali da rendere difficoltoso o pericoloso l'accertamento diretto da parte degli organi di polizia stradale, è consentito installare sistemi di controllo telematico a distanza del traffico finalizzati all'accertamento delle violazioni attraverso apparecchiature, omologate secondo le norme regolamentari, per il cui funzionamento non è richiesta la presenza di tali organi." h) al comma 9, nel terzo periodo, le parole: "decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa conferenza di servizi convocata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale"; i) al comma 11, nell'ultimo periodo, le parole: "Decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa conferenza di servizi convocata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale"; 1) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione o di divieto della circolazione emanati a norma dei commi 1, 1-bis, Per e 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro trecentoventisette ad euro milletrecentoundici. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle nonne di cui al capo 1, sezione Il, del titolo VI. Le sanzioni accessorie non si applicano in caso di violazione accertata entro i trenta minuti successivi all'entrata in vigore del divieto."; m) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: '12-bis. Chiunque circola, in deroga ai provvedimenti di divieto emanati a nonna del comma 1, senza rispettare le prescrizioni previste nel decreto di - cui al comma 1 e nei provvedimenti autorizzativi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro. La stessa sanzione si applica a chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione in deroga al divieto, viola anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi. 12-ter. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue ad euro centotrentuno. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta."; n) il comma 14 è sostituito dal seguente: '14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro trentadue ad euro centotrentuno; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione."; art.. 6 1.. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. - 1. Nei centri abitati i comuni con ordinanza del sindaco, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1-bis e l-ter, nonché limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali. 2. I comuni possono inoltre: 1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi ove è ammessa la sosta, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali; 2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli; 3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi; 4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi; 5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana; 6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari. razionalizzandone l'esercizio e riducendo linquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 t, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento; 7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento; 8) stabilire, conformemente ai criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ed alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le nonne previste nel regolamento; 9) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d); 10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; 11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall'ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, 422; 12) stabilire la disciplina del transito e della sosta all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, comunque aperti all'uso pubblico ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, ospedaliere, di trasporto, economico-produttive, di svago, divertimento o sportive, realizzati a tal fine per disposizioni urbanistico-edilizie; 13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico; 14) prevedere l'installazione dì dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore Sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada; 15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico; 16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per la sicurezza stradale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 -bis e 2, sono di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di dame comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. 1 divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo. 6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. 7. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli. 8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati allallestimento, e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana. 9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga, l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile. 11. 1 comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti dei traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza dei sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico . I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, secondo quanto previsto nelle direttive emanate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del Comune (mobility manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento. 13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi. 14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali. 15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia. 17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a nonna del comma I e dell'articolo 6, comma 1-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque ad euro duecentosessantadue. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo. 18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50% della corrispondente sanzione per un autoveicolo. 19. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. 20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a quindici euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque non superiore a dieci periodi. La stessa modalità di determinazione della sanzione si applica anche quando la sosta è limitata a titolo oneroso. 2 1. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.". Art. 7 I. Al comma 1 dellArt. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "50 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: " 100 chilometri". Art. 8 (Nuovo articolo 2) l. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome dì Trento e Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate."; b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: 1e altre"; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle nonne tecnico sportive della federazione di competenza."; d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,"; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."; f) al comma 6, nel primo periodo, le parole "Lautorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione"; g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi: "6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. 6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. 6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter."-, h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 -bis ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1'. i) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di ima somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI'; 1) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo 1, sezione II, dei titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.". Art. 9 All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la tutela e il controllo sull'uso delle strade nonché, limitatamente all'espletamento delle funzioni istituzionali di specifica competenza, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico e la scorta di sicurezza della circolazione, possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. La predisposizione e l'esecuzione dei servizi di scorta per la sicurezza della circolazione nonché dei conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d) e c) possono, inoltre, essere effettuati:
3-ter. Fuori dei casi indicati dal comma 3-bis, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico nonché la scorta per la sicurezza della circolazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d) possono, inoltre, essere effettuati, nel rispetto delle prescrizioni o delle cautele imposte dagli organi di polizia stradale di cui al comma 1, lettera a), dal personale abilitato dipendente di imprese che effettuano lavori o depositi sulle strade, nell'ambito dellattività autorizzata dagli enti proprietari delle strade, limitatamente alla regolazione del traffico e alle attività strumentali correlate, nei sensi unici alternati ovvero nei cantieri mobili, secondo le modalità previste dal regolamento. 3-quater. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno sono determinati i requisiti soggettivi, le modalità di svolgimento dei servizi di regolazione dei traffico, i dispositivi e le caratteristiche dei capi di vestiario utilizzabili nonché i programmi dei corsi si qualificazione per i soggetti di cui ai commi 3-bis e 3-ter.". Art. 10
"1.bis. Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono emanate le norme per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere di sicurezza stradali e degli altri dispositivi di ritenuta per punti singolari."; c) al comma 3, le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione all'evoluzione dei criteri di cui al comma 1 Art. 11 I. All'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per le strade consortili di cui all'articolo 2, comma 6, lettera F, punto a), ai compiti di cui al comma 1 provvedono i soggetti pubblici che hanno realizzato le stesse. Per tali strade i comuni competenti per territorio esercitano un'azione di sorveglianza con le finalità indicate al comma 1;'. b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Per le strade vicinali, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera F, punto b), è obbligatoria la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle stesse. In assenza di iniziativa, alla costituzione del consorzio, provvedono le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per tali strade ai compiti di cui al comma 1, provvedono i suddetti consorzi o, laddove non si sia ancora provveduto alla costituzione degli stessi, i proprietari dell'area su cui è stata realizzata la strada. 4-ter. Per le strade private ad uso pubblico di cui all'articolo 2, comma 6, lettera F, i poteri di cui al comma 2, lettera a), sono esercitati dal comune competente per territorio, previo parere, per le strade consortili, del soggetto pubblico che ha realizzato le stesse, e per le strade vicinali, del consorzio, se costituito. Per le stesse strade i poteri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono esercitati, per le strade consortili, dal soggetto pubblico che ha realizzato le stesse, e per le strade vicinali, dal consorzio, se costituito. Dei provvedimenti di autorizzazione e concessione deve essere data preventiva comunicazione al comune, al quale è riservata la facoltà di sorveglianza e di revoca dei provvedimenti in contrasto con le norme del presente codice e con le esigenze di sicurezza e di fluidità della circolazione. Nel caso in cui non si sia provveduto alla costituzione dei consorzi di strade vicinali, i poteri di cui sopra sono esercitati direttamente dal comune. 4-quater. Gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade sono obbligati a fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225, secondo le modalità indicate nel regolamento. 4-quinquies. Ai fini di perseguire l'interesse pubblico per una corretta e tempestiva informazione per la sicurezza e la fluidità della circolazione, le notizie e le informazioni comunque influenti sulla circolazione e la sicurezza stradale, nonché i relativi. aggiornamenti, non appena acquisiti dagli enti proprietari, gestori o concessionari di strade, sono immediatamente comunicate, a titolo gratuito, al Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) e dallo stesso diffuse, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento, in modo da garantire una efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza. Analogamente devono essere rese note le informazioni sui provvedimenti di disciplina della circolazione, adottati a norma degli articoli 6 e 7, che abbiano rilevanti effetti sulla mobilità.". Art. 12 l. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 nel secondo periodo dopo le parole "è consentita" le parole "quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti" sono soppresse e dopo le parole " stabiliti dal regolamento," sono aggiunte le parole "quella di scritte o insegne pubblicitarie non luminose, ivi comprese quelle rifrangenti"; b) i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: "1l. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette ad euro milletrecentoundici. Della violazione risponde in concorso il committente, l'imprenditore che ha realizzato l'opera ovvero il proprietario del mezzo pubblicitario o, se soggetto diverso, il beneficiario della pubblicità abusiva o del messaggio pubblicitario inserito nell'impianto abusivo. 12. Il titolare dell'autorizzazione che non osserva le prescrizioni in essa stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro. 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo, mediante un controllo diretto ovvero su segnalazione degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui ai commi 11 e 121-, c) il comma 13-bis, è sostituito dal seguente: "13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, Pene proprietario della strada diffida il committente, l'imprenditore che ha realizzato l'opera ovvero il proprietario del mezzo pubblicitario o, se soggetto diverso, il beneficiario della pubblicità abusiva o dei messaggio pubblicitario inserito nell'impianto abusivo, nonché il proprietario, usufruttuario o titolare del diritto personale di godimento sul bene di proprietà privata su cui è avvenuta la collocazione, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. In tale termine è compreso anche quello per l'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n, 241. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti diffidati in via tra loro solidale."; d) il comma 13-quater è sostituito dal seguente: '13 quater. Nel caso in cui linstallazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto cori le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo i relativi oneri a carico dei committente, dell'imprenditore che ha realizzato l'opera ovvero del proprietario del mezzo pubblicitario o, se soggetto diverso, del beneficiario della pubblicità abusiva o del messaggio pubblicitario inserito nell'impianto abusivo, in via tra loro solidale."; e) dopo il comma 13-quater sono aggiunti i seguenti commi: '13-quinquies. Le cose rimosse in attuazione dei commi 13-bis e 13-quater, sono custodite dall'ente proprietario e trattenute a garanzia del rimborso delle spese previste dal comma 13-sexies, se risultano di valore economico apprezzabile. Nel caso contrario invita l'interessato a ritirarle entro trenta giorni; trascorsi i quali le cose stesse possono essere distrutte o conferite ad un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento. 13-sexies. Delle spese sostenute per l'attuazione dei commi 13-bis e 13-quater, è redatta nota a cura dello stesso ente proprietario della strada, che è resa esecutiva dal prefetto con ordinanza ingiuntiva, opponibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per valore. 13-septies. Se le operazioni di esecuzione di ufficio comportano l'accesso in fondi o luoghi, diversi dalla privata dimora, in cui non vi sono al momento impedimenti materiali o comunque non è necessario usare alcun atto di forza in quanto l'accesso può essere libero o privo di ostacoli, l'esecuzione è consentita anche con l'intervento di persone e l'utilizzo di attrezzature in genere necessari alle attività di ripristino o rimozione. E' tuttavia evitato, per quanto possibile, ogni danno a cose presenti o piantagioni esistenti. 13-octies. Quando è necessario eseguire gli interventi in luoghi indicati nel comma 13-septies con azioni di forza su cose, al solo fine dell'accesso, prima di procedere il funzionario incaricato, alla presenza di almeno due testimoni, invita ancora il soggetto interessato a consentirne l'accesso, che comunque non può essere prorogato oltre le dodici ore da quest'ultimo formale invito, procede con azione forzata, fermo restando la salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose estranee alla procedura. esecutoria. Si applica anche in tal caso il recupero delle spese come previsto al comma 13-sexies. 13-nonies. Nei casi indicanti dai commi 13-bis e 13-quater, l'ente proprietario della strada, indipendentemente dall'avvio della procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 11 e 12, dispone sempre la immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia, pubblicitaria. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'autore della violazione ovvero al proprietario o all'usufruttuario o titolare dei diritto personale di godimento del suolo su cui insiste il mezzo pubblicitario. Si applicano le disposizioni dei commi 13-sexies e 13-septies.". Art. 13 1 All'articolo 30 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b)11 comma t) è sostituito dal seguente: "6. Le opere di sostegno di qualunque genere, adiacenti alle strade e poste al di fuori dei confini stradali come definiti all'articolo 3, comma 1, punto 10), per quanto visibile dall'interno della proprietà dell'ente ed accessibili con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 13-septies e 13-octies, sono soggette a vigilanza, ispezione e controllo dell'ente proprietario della strada, fermi restando a carico del proprietario di tali opere l'obbligo e l'onere di manutenzione, riparazione o ricostruzione c ) al comma 8 le parole "al comma 1 " sono sostituite dalle seguenti: Ci commi 1 e C e le parole: 'Lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentoventisette ad euro milletrecentoundici". Art. 14 I. Il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "l. Gli enti proprietari della strada, limitatamente a quanto visibile dalla proprietà stradale, provvedono alla vigilanza delle strade, ivi comprese le ripe sia a monte che a valle delle strade stesse. 2. 1 proprietari dei fondi laterali delle strade devono provvedere al mantenimento delle condizioni di stabilità delle ripe dei fondi stessi situate sia a valle che a monte delle strade, in modo da prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. 3. 1 soggetti indicati al comma 2 sono tenuti a impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di manutenzione o di sostegno, evitando di eseguire interventi che possono causare tali eventi. 4. Qualora i soggetti previsti al comma 2 non provvedano, l'ente proprietario della strada dispone, in via sostitutiva, previa diffida notificata al proprietario, gli interventi necessari a tutela della pubblica incolumità, con addebito al medesimo proprietario delle spese sostenute. Nella diffida deve essere indicato il termine dell'adempimento. 5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 3, ferme restando le responsabilità civili e penali eventualmente riconducibili a comportamenti negligenti o difformi da quelli prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro. 6. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della stessa la sanzione amministrativa accessoria dei ripristino definitivo a proprie spese dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione Il, del titolo VI, nonché il rimborso delle spese sostenute dall'ente proprietario per il ripristino d'urgenza.". Art. 15 1. Al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole "copertura delle spese" sono aggiunte le seguenti: "per gli accertamenti tecnici necessari per la verifica di stabilità delle opere d'arte, nonché". Art. 16 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Art. 36 - "Piani urbani del traffico e piani dei traffico per la viabilità extraurbana. 1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico e della sua attuazione. 2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dellanno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati, già pubblicato a cura del Ministero dei lavori pubblici, è aggiornato, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le province provvedono all'adozione e all'attuazione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'articolo 22 dello stesso decreto legislativo, provvedano gli organi della città metropolitana. 4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, con particolare riferimento agli utenti deboli ed alle persone invalide, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti e dei piani di trasporto e nel rispetto dei val ori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico può prevedere anche il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica, di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. 5. I piani del traffico sono verificati ed eventualmente aggiornati ogni tre anni, fermi restando gli adeguamenti che si rendessero necessari in tale periodo. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ovvero il presidente della provincia sono tenuti a dare comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'inserimento nel sistema informativo dell'Osservatorio per la sicurezza stradale, di cui al documento Indirizzi generali e linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 29 marzo 2000, n. 2230, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro della sanità, dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli aggiornamenti di cui al presente comma. 6. La redazione, l'adozione e l'attuazione dei piani di traffico devono essere predisposte nel rispetto delle direttive emanate il 24 giugnol995 dal Ministro dei lavori pubblici. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali direttive sono aggiornate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio imponendo un più severo controllo sull'attuazione dei piani e sulle priorità in esso contenuti, e garantendo che i piani stessi siano finalizzati alla riorganizzazione della circolazione per ottenere l'effettiva riduzione della incidentalità, la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento atmosferico ed acustico. 7. Con le direttive indicate al comma 6 possono essere individuati altri tipi di strade con funzione e caratteristiche intermedie rispetto ai tipi indicati all'articolo 2, comma 2. 8. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessale. 9. E' fatto obbligo di conferire l'incarico di redazione dei piani del traffico a professionisti di comprovata esperienza, appartenenti all'ufficio tecnico del traffico dell'amministrazione o esterni alla stessa. 10. I comuni e le province inadempienti sono invitati, dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale la regione e le province autonome provvedono alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione, ovvero alla nomina di un commissario ad acta. 11. Per la predisposizione e la successiva gestione dei piani urbani del traffico, i comuni devono dotarsi dell'ufficio tecnico del traffico di cui all'articolo 7, comma 12, che sarà, tra l'altro, incaricato di verificare, nel rispetto delle direttive di cui al comma 6, la rispondenza e la coerenza tra il piano del traffico e gli altri strumenti di pianificazione, tra i quali: a. piano urbano della mobilità (PUM); b. piano generale del traffico urbano (PGTU) metropolitano o di area vasta; c. programmi di riqualificazione urbana; d. interventi attuativi previsti dalla Relazione sullo stato della qualità dell'aria; e. zonizzazione acustica; e. piano degli spostamenti casa-lavoro; g. piano degli orari; h. piano nazionale della sicurezza stradale. 12. Il piano del traffico dovrà indicare l'esistenza e l'utilizzo di sistemi integrati per l'acquisizione ed il trattamento dei dati derivanti dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria e di quelli derivanti dal controllo del traffico e dell'incidentalità. Il piano del traffico dovrà contenere, inoltre, una apposita sezione in cui, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte in corso d'opera, siano monitorati e quantificati i beneficii derivanti dalla attuazione del piano in materia di: a) riduzione dell'incidentalità b) risparmio energetico, c) riduzione delle emissioni acustiche e degli inquinanti atmosferici, d) riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico. 13. 1 comuni non tenuti, ai sensi dei commi 1 e 2, alla redazione dei piani urbani del traffico, al fine di accrescere la sicurezza stradale e migliorare la circolazione stradale, sono obbligati a definire, d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate, un programma di interventi da realizzare nei propri centri abitati, in accordo con le previsioni dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui al comma 3, e secondo le direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 14. Nei piani urbani del traffico e nei programmi di interventi per la sicurezza stradale sono previsti interventi di adeguamento degli attraversamenti pedonali con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione degli stessi da parte delle persone invalide ed in particolare dei non vedenti.". Art. 17 l. Il comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1991 n. 281 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Contro i provvedimenti che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4.". Art. 18 1. Al comma 14 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel primo periodo, le parole "il Ministero dei lavori pubblici ingiunge" sono sostituite dalle seguenti: ", anche su segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ingiungono" e, nel secondo periodo, le parole: "provvede il Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: " provvedono la regione e le province autonome di Trento e Bolzano,". Art. 19 1. Il comma 8 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese che hanno i requisiti tecnicoprofessionali e le dotazioni indicati nel regolamento e che siano in grado di garantire, con le modalità indicate nel regolamento, il rispetto del sistema di qualità previsto dalle norme UNI-ENISOC. Art. 20 Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o degli analoghi dispositivi a fùnzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 MAC. Art.21 All'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.. 285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: '1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli progettate per essere utilizzate nelle attività agricole e forestali, nonché in quelle inerenti alla gestione e alla manutenzione delle aree verdi pubbliche e private. Possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto di cose di interesse agrario, forestale e per la manutenzione delle aree verdi, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare e trasportare macchine ed attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. Le attrezzature di tipo portato e semiportato sono considerate parte integrante delle macchine agricole semoventi di cui al comma 2. 2. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole si distinguono in: a) SEMOVENTI: 1) trattori agricoli o forestali: macchine a ruote o a cingoli, ad almeno due assi, atte al traino, destinate a tirare, spingere, portare, azionare attrezzature per l'impiego nelle attività di cui al precedente comma 1), nonché a trasportare cose di cui allo stesso comma. Possono trainare macchine di cui alla successiva lettera b; 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine destinate all'esecuzione di operazioni per le attività di cui al precedente comma 1, che possono anche portare e trasportare attrezzature agricole, prodotti relativi al ciclo operativo della macchina e cose di cui allo stesso comma I. Possono trainare macchine di cui alla successiva lettera b); 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato al trasporto del conducente e di cose di cui al precedente comma l; b) TRAINATE 1) macchine agricole operatrici: macchine destinate all'esecuzione di operazioni per le attività di cui al precedente comma 1 ed W trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie nonché di prodotti relativi al ciclo operativo delle macchine medesime. Qualora la massa complessiva non sia superiore a 1,5 t, sono considerate parte integrante del veicolo traente. 2) rimorchi agricoli: macchine destinate al trasporto di prodotti e cose di cui al comma l; possono eventualmente essere muniti o essere predisposti per l'applicazione di attrezzature per le lavorazioni di cui al precedente comma 1, e possono trasportare macchine ed attrezzature destinate all'impiego nelle attività di cui allo stesso comma 1. Qualora la massa complessiva non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante del veicolo traente. 3. Nella circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche, a cingoli in gomma o altro materiale elastico, o a sistema riconosciuto equivalente con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non devono essere atte a superare la velocità di 40 km/h su strada orizzontale; le macchine agricole a ruote metalliche o a cingoli metallici, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse non devono essere atte a superare la velocità di 15 km/h su strada orizzontale. b)al comma 4, nel primo periodo le parole "alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: " al comma 2, lettera a)";le parole "alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: " al comma 2, lettera b); nell'ultimo periodo le parole "non permanente" sono soppresse. Art 22 Allarticolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2) sono sostituiti dai seguenti: '1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote, a cingoli o a rulli, progettate per operare su strada o nei cantieri. Possono circolare su strada, con o senza attrezzature, per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose e macchine connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere. Le macchine operatrici semoventi possono circolare su strada sia isolate che trainanti una macchina operatrice trainata o un rimorchio di cui all'art.56 del codice, funzionale al ciclo operativo della macchina.
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili, di aree verdi o di infrastrutture stradali, per la pulizia e lo sgombero del manto stradale o per il ripristino del traffico; b) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose."; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nella circolazione su strada le macchine operatrici a ruote pneumatiche, a cingoli in gomma o altro materiale elastico, o a sistema riconosciuto equivalente con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non devono essere atte a superare la velocità di 40 kni/h su strada orizzontale; le macchine operatrici semoventi a ruote metalliche, a rulli o a cingoli metallici non devono essere atte a superare la velocità di 15 km/h su strada orizzontale.". Art.23 All'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma I è sostituito dal seguente: "1. Sono considerati atipici i trenini turistici trainanti anche più di un rimorchio, capaci di sviluppare una velocità massima non superiore a 20 Km/h, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano tra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58" b) al comma 2, alla lettera b), dopo la parola: "tecnici' sono aggiunte le seguenti : "di sicurezza e ". Art.24 All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico". b) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "I. I veicoli d'epoca sono classificati veicoli con caratteristiche atipiche; i veicoli di interesse storico o collezionistico conservano la classificazione con la quale sono stati immatricolati". c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. 1 veicoli d'epoca non sono ammessi alla circolazione, tranne che nei casi di cui al comma 3, in quanto privi dei requisiti, dei dispositivi e degli equipaggiamenti prescritti. Tali veicoli sono destinati alla conservazione in musei o locali pubblici o privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche e sono cancellati dal P.R.A. Il comma, 3 è sostituito dal seguente: "3. La circolazione dei veicoli d'epoca può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo.". e) Il comma di è sostituito dal seguente: "4. 1 veicoli d'interesse storico o collezionistico, sono veicoli immatricolati, sono soggetti alle stesse prescrizioni dettate per gli altri veicoli in circolazione e sono iscritti in uno dei registri indicati nel regolamento. Tali prescrizioni stabiliscono le caratteristiche e i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. E' ammessa la reimmatricolazione dei veicoli d'interesse storico -0 collezionistico, cessati dalla circolazione a norma dell'articolo 103, secondo le disposizioni del regolamento. La reimmatricolazione può avvenire con riassegnazione delle targhe e della carta di circolazione originali, a condizione che il, veicolo sia stato radiato d'ufficio e che i documenti e le targhe siano in buono stato d'uso.". Art. 25 Al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "quanto disposto" sono aggiunte le seguenti: "dall'articolo 59 e". Art.26 All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, nel primo periodo, le parole "e funzionali" sono soppresse; l'ultimo periodo è soppresso; b)il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri con le modalità stabilite dal Ministero delle inúmstrwxe e dei trasporti, che provvede, inoltre, ad indicare la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento"; c)il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. 1 veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuato su un prototipo, con le modalità stabilite dalle direttive comunitarie o, in alternativa ove a ciò non osti il diritto comunitario, La raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite o da decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture dei trasporti che provvede, inoltre, ad indicare la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione"; d)il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli accertamenti relativi all'omologazione di componenti ed entità tecniche dei veicoli, nonché le relative verifiche periodiche, possono essere effettuati, previa specifica autorizzazione quinquennale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da soggetti che soddisfano i requisiti fissati con decretò dirigenziale del medesimo Ministero, in armonia con le procedure di riconoscimento di organismi notificati o autorizzati, previste da normative europee. Col medesimo decreto sono disciplinate le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le tariffe per l'esecuzione degli accertamenti sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze. I controlli periodici sui soggetti autorizzati sono effettuati con le modalità i cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge P dicembre 1986, n. 870, da dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e gli uffici da esso dipendenti, in possesso dei requisiti professionali e culturali previsti dal regolamento. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che siano venuti meno, in tutto o in parte, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, che le attrezzature necessarie per l'esecuzione degli accertamenti tecnici non siano periodicamente sottoposte ai controlli prescritti, non siano tenute in condizioni di normale efficienza o non siano correttamente funzionanti, che gli accertamenti tecnici siano effettuati in difformità dalle prescrizioni vigenti, che non vengano rispettate, in tutto o in parte, le istruzioni diramate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non risultino rispettate le tariffe prescritte, il soggetto autorizzato incorre nella sanzione della diffida per i casi di minore gravità, della sospensione da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, della revoca nei casi di reiterante gravi violazioni." e)il comma 6 è sostituito dal seguente: "6.L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli incompleti. Il successivo accertamento sul veicolo completato ha luogo con le modalità previste nei commi 2 e 3.". Art.27 All'articolo 76 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole "certificato di origine" sono aggiunte le seguenti: "certificato di conformità";
"5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti tenesti visto lesito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il fascicolo e la scheda di omologazione nel caso di omologazione europea, ovvero il fascicolo ed il certificato di omologazione nel caso di omologazione nazionale. 6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente il certificato di conformità o la dichiarazione di conformità al tipo omologato che attestano che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale certificato o dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva dei certificati e delle dichiarazioni di conformità rilasciate. 7. Nel caso di veicoli allestiti o modificati da costruttori diversi da quello che ha costruito il veicolo base o incompleto, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dal certificato di conformità, o dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi al veicolo base o incompleto. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dai certificati di conformità o dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."; d) al comma 8, dopo le parole: "Chiunque rilascia" sono aggiunte seguenti: " il certificato di conformità". Art. 28 Larticolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle direttive comunitarie, può disporre controlli tecnici su strada tendenti a verificare la persistenza delle condizioni di efficienza dei veicoli in circolazione. Nel caso in cui i controlli effettuati diano esito negativo, il veicolo è sospeso dalla circolazione ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza e fino alleffettuazione di una nuova visita e prova di revisione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, emana direttive relative ai criteri e alle modalità dei controlli tecnici su strada."; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare, in relazione a particolari e contingenti situazioni operative dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni dei veicoli ad uso speciale o destinati al trasporto di cose ovvero destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, può per singole province individuate con proprio decreto, consentire il rilascio di apposite autorizzazioni per l'effettuazione al pubblico delle suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette autorizzazioni possono essere altresì rilasciate ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni."; c) il comma 9, è sostituito dal seguente: "9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere iscritte nell'albo provinciale dell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, essere fornite di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per un massimale determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avere sede in una delle province per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al comma 8. Le imprese di cui al comma 8 devono altresì essere in possesso delle attrezzature individuate nel regolamento appositamente approvaste od omologate, di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifiche e controllo per le revisioni, aventi le caratteristiche precisate nel regolamento. Il titolare dell'impresa o, in sua vece, il responsabile tecnico deve avere raggiunto la maggiore età, non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione, non essere o non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non aver e in corso procedimento per dichiarazione di fallimento, essere cittadino italiano o di altro stato membro della Unione Europea, ovvero di uno stato anche non appartenente alla Unione Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità, non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali, essere fisicamente idoneo all'esercizio della sanità in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune nel quale esercita l'attività, aver conseguito il diploma di perito industriale o di geometra o di maturità scientifica ovvero il diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria, aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali requisiti devono sussistere permanentemente durante Amo il periodo di validità dell'autorizzazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione delle revisioni da parte delle imprese di cui al comma 8.; d) al comma 10, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "10. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano almeno una volta l'anno controlli mirati sulle officine delle 04rese di cui al comma 8 e controlli a campione presso le imprese, anche avvalendosi delle relative strumentazioni, sui veicoli sottoposti a revisione, con le modalità e la periodicità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I controlli periodici delle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, dal personale del Dipartimento per i trasporti terrestri e degli uffici dallo stesso dipendenti in possesso dei requisiti professionali e culturali individuati nel regolamento1, e) il comma 11 è sostituito dal seguente: '11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che siano venuti meno, in tutto o in parte, i requisiti di cui al comma 9, che l'impresa non eserciti effettivamente tutte le attività previste allarticolo, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che le attrezzature idonee al corretto esercizio delle attività di verifica per le revisioni non siano periodicamente sottoposte ai controlli prescritti, non siano tenute in condizioni di normale efficienza o non siano correttamente funzionanti, che le operazioni tecniche di revisione siano effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti di cui al comma 1, che le risultanze delle verifiche effettuate a cura del personale di cui al comma 10 con le attrezzature dell'impresa, su veicoli appena sottoposti a revisione, siano difformi da quelle accertate dall'impresa stessa, che non vengano rispettate, in tutto o in parte, le istruzioni diramate dal Dipartimento per i trasporti terrestri, che non risultino rispettate le tariffe di cui al comma 12, l'impresa incorre nella sanzione della diffida per i casi di minore gravità, della sospensione da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, della revoca nei casi di reiterate gravi violazioni. Ai provvedimenti di sospensione 'e di revoca consegue l'immediata disattivazione dei collegamenti telematici dell'impresa col centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri; f) il comma 13 è sostituito dal seguente: " 13. Le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8 sono rilasciate da queste ultime, con le modalità e nei termini stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, per il tramite di apposito collegamento telematico col centro elaborazione dati del medesimo Dipartimento, che consente la stampa di apposita etichetta autoadesiva da apporre sulla carta di circolazione. In caso di interruzione del collegamento telematico, la carta di circolazione può essere trattenuta dall'impresa che ha effettuato la revisione e sostituita a tutti gli effetti da apposita certificazione rilasciata dalla stessa impresa."; g) al comma 14, nel primo periodo, la parola "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dall'art. 176, comma 18, chiunque"; nel secondo periodo, le parole da "ovvero" fino a "revisione.", sono soppresse; il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino, all'effettuazione della revisione. Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI'; h) il comma 15 è sostituito dal seguente: '15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal medesimo dipartimento ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.". Art. 29 L'articolo 81 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Art. 81 - Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.- I. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e loro rimorchi sono effettuati, nel rispetto dei contratti collettivi, da dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e gli uffici da esso dipendenti in possesso dei requisiti professionali e culturali previsti dal regolamento. 2. I dipendenti di cui al comma 1 vengono abilitati alla effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di abilitazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Sono esentati dall'abilitazione di cui al comma 2 i dirigenti tecnici ed i dipendenti inquadrati nell'area funzionale C in possesso della laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della professione. 4. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di abilitazione di cui al comma 2.". Art. 30 I commi da :2 a 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sostituiti dai seguenti: "2. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, possono trasportare anche cose e gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, di massa complessiva non superiore a 3,5 t, possono trasportare anche persone nei posti a sedere indicati nella carta di circolazione. Gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, di massa complessiva superiore a 3,5 t, possono trasportare solo le persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. 3. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica 4. La circolazione dei veicoli adibiti ad uno dei seguenti usi: a) trasporto in conto proprio, b)locazione senza conducente, c)servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, d) servizio di linea per trasporto di persone, e)servizio di trasporto di cose per conto terzi, f) servizio di linea per trasporto di cose, g) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi, è subordinata al possesso del titolo legale previsto dalle disposizioni di legge che regolano la materia. 5. Al titolo di cui al comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 180, ad eccezione di quello relativo al punto b) del comma 4. 6. Previa autorizzazione del competente ufficio dei Dipartimento per i trasporti terrestri gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del Prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dalle autorità competenti per il servizio di linea per trasporto di persone, che possono consentire l'utilizzo di veicoli adibiti al servizio di linea per quello di noleggio con conducente, purchè non sia pregiudicata la regolarità del servizio. 7. Chiunque, pur essendo munito del titolo prescritto, guida un veicolo adibito ad uno degli usi di cui al comma 4 senza ottemperare alle condizioni previste dal titolo medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione ovvero adibisce un veicolo ad uno degli usi indicati al comma 4 senza il titolo previsto dalle disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue." . Art. 31 All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trasporto in conto proprio"; b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: '1. Può essere adibito al trasporto di persone in conto proprio, il veicolo intestato a persona fisica o giuridica o a collettività, a condizione che l'effettuazione del trasporto avvenga senza fine di lucro o commerciale e che lo stesso costituisca soltanto un'attività accessoria per l'intestatario. I veicoli intestati ai Comuni ed alle Province possono essere adibiti al trasporto di persone in conto proprio, per il perseguimento dei fini istituzionali. 2.Il Dipartimento per i trasporti terrestri accerta la sussistenza delle condizioni sopra indicate e rilascia il titolo legale per la circolazione del veicolo, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. I veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t possono essere adibiti al trasporto di cose in conto proprio sulla base della licenza prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche; per gli altri documenti di cui devono essere muniti i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia."; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Chiunque adibisce al trasporto in conto proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto è soggetto alla sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro"; d) al comma 6, le parole: "chiunque adibisce ad tuo proprio per trasporto di cose", sono sostituite dalle seguenti: "chiunque adibisce al trasporto di cose in conto proprio". Art. 32 All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
d) al comma 7, dopo la parola "Chiunque" sono inserite le seguenti: % senza il titolo prescritto,"; le parole: "non destinato a tale uso" sono soppresse. Art. 33 Larticolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) al comma 4, nel primo periodo, le parole: "Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso" sono sostituite dalle seguenti: 1l conducente che adibisce o utilizza un veicolo per trasporto di persone senza il titolo legale di cui all'articolo 82, comma C; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica nei confronti del proprietario del veicolo.". Art. 34 All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) al comma 3, nel primo periodo, le parole "alle norme in vigore ovvero" sono soppresse; dopo le parole "di cui alla licenza" è inserita la parola "medesima"; nel secondo periodo, le parole "della carta di circolazione C sono soppresse. Art 35 All'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
"5. 1 proprietari di autoveicoli adibiti al servizio di linea per. trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare i titoli legali.". Art. 36 Larticolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. La circolazione del veicolo adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi è subordinata al possesso dei requisiti previsti per il pieno esercizio dell'attività di trasporto suindicata, che deve risultare da apposito documento amministrativo, da tenere a bordo del veicolo ai sensi dell'articolo 180, nel quale sono altresì indicate le eventuali limitazioni all'esercizio della medesima attività."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Chiunque adibisce al servizio di trasporto di cose per conto terzi veicoli, non essendo in possesso dei requisiti o violando i limiti indicati al comma 2, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 2981 Art.37 Al comma 1 dellarticolo 90 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "; la carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'autorizzazione prescritta per effettuare il servizio" sono soppresse. Art. 38 (Nuovo articolo 3) All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.:285 successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
"5. Il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 sono stabiliti con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo della massima semplificazione del procedimento amministrativo. Il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione attraverso il sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri avviene con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.264. 1 dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico dei Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.". art. 43 All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 21 è sostituito dal seguente: "2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario dei veicolo indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del rivenditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'articolo 91, ove applicabili."; b)al comma 3 il primo periodo è soppresso; nel secondo periodo le parole "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1 V; c) al comma 5, le parole "decreto del Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture dei trasporti con l'obiettivo della massima semplificazione del procedimento amministrativo."; è aggiunto infine il seguente periodo: 'Il rilascio e l'aggiornamento delle carte di circolazione attraverso il sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri avviene con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.264. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.". Art. 44 (Nuovo Articolo 5) All'articolo 115 dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
" 5. Avverso il giudizio di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente della Giunta regionale. Analogo ricorso è ammesso avverso il giudizio dei medici specialisti di cui al comma 2 bis. La decisione di tali ricorsi viene adottata previo parere della commissione medica regionale, costituita presso, una azienda ospedaliera del capoluogo. La predetta commissione procede anche agli accertamenti su domanda degli interessati, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di visita alla commissione medica locale di cui al comma 4 ed ha altresì funzione di coordinamento e indirizzo dell'attività delle commissioni mediche locali operanti nell'ambito della regione."; f) dopo il comma 5 , è inserito il seguente comma: "5 bis Per le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione dei ricorsi di cui al comma 5 è delegata alle Province ed avviene previo parere di una specifica commissione medica costituita presso la provincia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 200 1, n. 174."; g)il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi."; h)il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per esprimere il proprio parere sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lett. a), la commissione medica regionale e quella. provinciale di cui ai commi 5 e 5 bis sono costituite con l'intervento di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione con le modalità previste dal regolamento". i)al comma 8, lettera c), nel terzo periodo, le parole: " sono integrate con la presenza" sono sostituite dalle seguenti: "le commissioni mediche, costituite con le modalità stabilite dal regolamento, decidono con l'intervento". l) Il comma 9 è sostituito dal seguente: " 9. I medici di cui ai commi 2 e 2 bis o nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale"; m) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito comitato tecnico con il compito:
n) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10 bis. Il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana direttive sull'applicazione delle norme che stabiliscono i requisiti fisici e psichici alla guida, ove necessario ai fini della uniformità di indirizzo delle Commissioni mediche locali.". Art. 47 I. All'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. La patente di guida e il certificato di idoneità alla guida sono revocati dal prefetto del luogo di residenza, con provvedimento definitivo, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali e alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura"; c) il comma 3 è soppresso. Art.48 All'articolo 121 dei decreto legislativo 30 aprile 1991 n,285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
'9. Gli esami per la patente di guida e per i certificati professionali di cui all'articolo 116 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e degli uffici da esso dipendenti in possesso dei requisiti professionali e culturali indicati nel Regolamento e, ove ricorra il caso, dell'abilitazione agli esami."; c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono ammessi a sostenere l'esame pratico di guida gli aspiranti al conseguimento delle patenti di categoria B, C, e D. anche speciali, che non dimostrino di aver effettuato esercitazioni in autostrada o in strada extraurbana a carreggiate separate, ove esistenti nell'ambito della provincia, anche in ore notturne, con un'autoscuola.". Art. 49 Il comma 2 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, nel primo periodo, le parole: "su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima" sono sostituite dalle seguenti: " su veicoli che la patente richiesta o che l'estensione di validità della medesima abilita a condurre" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le esercitazioni di guida non possono essere effettuate da chi non abbia già conseguito il certificato di abilitazione alla guida di ciclomotori o non abbia già conseguito una patente di categoria inferiore o non abbia già superato l'esame teorico per la categoria richiesta, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione.". Art. 50 Allarticolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
"2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province."; b) al comma 7, nel primo periodo, le parole: "dal Ministero dei trasporti che rilascia' sono sostituite dalle seguenti: "dalle province che rilasciano"; nel secondo periodo, le parole: "dallufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: " dalla provincia`, c) al comma 8, nella lettera b), le parole "dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: " dalla provincia"; nella lettera c), le parole " dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "dalla provincia". Art. 51 Al comma 3 dell'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, le parole: "Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un autoveicolo" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo". Art. 52 Allarticolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma 4 il primo periodo è soppresso; nel secondo periodo le parole: " Detto accertamento" sono sostituite dalle seguenti.: "Laccertamento dei requisiti previsti dall'articolo 119, comma 1,"; b)il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i medici di cui all'articolo 119, comma 2-bis, le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4, nonché i competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'articolo 119, comma 5, sono 11nuti a trasmettere al suddetto Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma di validità. Quando gli accertamenti medici per la conferma di validità della patente sono effettuati da uno dei sanitari di cui all'articolo 119, comma 2, il tagliando di convalida della patente è rilasciato per il tramite del medico accertatore, previo collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, effettuato con le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Analogamente possono operare a richiesta, anche i medici di cui all'articolo 119, comma 2bis e le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle prove di pagamento, di aver effettuato il pagamento degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento." c)dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione secondo le modalità previste dal regolamento. Tale attestazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani ed è temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5, per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza 0 la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi dei comma 5. 5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopra indicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede alla disattivazione dei collegamenti telematici del medico col centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, il periodo può essere esteso fino a due mesi." ; d)al comma 7, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Alla Aolazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo 1, sezione 11, del titolo VI'. Art. 53 (Articolo 7) Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo: " Art. 126-bis - (Patente a punti) - I. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relatìvo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre alla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmessi) all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per laggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi te le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una nonna di comportamento (la cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ad predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.". Art. 54 All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma l; dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'Nel caso previsto dall'articolo 126 bis, comma 6, il provvedimento di revisione è disposto per il solo accertamento dell'idoneità tecnica alla guida.` b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: " 1 -bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altre cause devono dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore alle quarantotto ore all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, che provvede a disporre la revisione della relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente; tale specialista attua i programmi riabilitativi ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari. I-ter. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato dall'ufficio che ha disposto il provvedimento di revisione, quando il titolare non si sottoponga agli accertamenti previsti dal comma I entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione. I-quater. Avverso il provvedimento di revisione disposto dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e quello di sospensione di cui al comma l-ter è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Avverso il provvedimento di revisione disposto dal prefetto nei casi previsti dall'articolo 187, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205. 1 provvedimenti di revisione e sospensione emanati ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 6, sono atti definitivi."; c)il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Chiunque durante il periodo di sospensione della validità della patente, disposta ai sensi del comma l-ter, circola abusivamente, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 218, comma 6."; d)il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Chiunque circoli, nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. In tale caso, la patente è ritirata con le modalità stabilite dall'articolo 218, comma 1, e trasmessa entro cinque giorni dal ritiro all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente a disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 129, comma 2.". Art. 55 Il comma 4 dellarticolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 successive modificazioni, sostituito dal seguente: 1 "4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.". Art. 56
"3. Il provvedimento di revoca della patente, disposto ai sensi del comma 1 nella ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di invoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.". Art. 57 l. Al comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ta sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, anche successivamente allaccertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.". Art. 58 1.. Al comma 11 dellarticolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, , dopo le parole: "Corpi dei Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "e della regione autonoma Valle d'Aosta"; le parole "regione Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "regione autonoma Valle d'Aosta". Art. 59 (Nuovo Articolo 8) I. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 3 1 0 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione Il, del titolo VI'. Art. 60 (Nuovo articolo 9) I. All'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 13 0 kmi/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive dei tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le scade extraurbane principali."; b) al comma 3, alla lettera c), le parole: " o su altri sistemi equipollenti" sono sostituite dalle seguenti: " su cingoli in gomma o altro materiale elastico o a sistema riconosciuto equivalente con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Art. 61 (Nuovo articolo 10) l. Il comma 6 dell'art. 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso. Art.62 I. Al comma 6 dellart. 149 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso l'ultimo periodo. Art. 63 (Nuovo articolo 11) I. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "I-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.". Art. 64 (Nuovo articolo 12)
a) al comma 1 lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:"sono inserite le seguenti: "in autostrada".
d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L' altresì vietato l'uso dei dispositivi di cui al comma 1, lettera r), dello stesso articolo 15 1, ai veicoli che ne sono dotati, quando non svolgono il servizio al quale sono adibiti.". art. 65 l. Al comma 2 dell'art. 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) allo sbocco dei passi carrabili e degli accessi destinati al transito pedonale, quando il veicolo costituisce impedimento o grave intralcio al passaggio dei pedoni;". Art. 66 l. Allart. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
" 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, a meno che il posto per il passeggero sia espressamente indicato sul certificato di circolazione. "b) al comma 3, la parola: "motocicli" è sostituita dalle seguenti - " veicoli di cui al comma 1 ". Art. 67
d) al comma 4, le parole: "per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori" sono soppresse. Art. 68 I. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 e successive modificazioni, nel primo periodo, dopo le parole : "a servizi di polizia o antincendio" sono aggiunte le seguenti: "nella disponibilità degli organismi pubblici istituzionalmente preposti all'espletamento dei predetti servizi,"; nel secondo periodo le parole "della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri". Art.69
"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ed un documento di riconoscimento." . Art. 70 (Nuovo articolo 13) I. Allarticolo186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo Il, sezione Il, del titolo VI; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal REGOLAMENTO; c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, 1accertamento del tasso alcolico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144."; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a nonna dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2."; e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4bis,". Art. 71 (Articolo 14) l. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti 0 psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto dallarticolo186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali seno reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.". Art. 72
"8 bis. 1 piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana possono individuare, altresì, percorsi riservati agli acceleratori di andatura suddetti stabilendo apposite norme di condotta. Art. 73 I. Il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. Quando nei termini previsti non. sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.". Art. 74 (Nuovo articolo 15) I. All'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, i provvedimenti emessi dal prefetto a seguito dell'accertamento delle violazioni da parte dei funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle! province e dei comuni sono notificati dai comandi o uffici di appartenenza dei soggetti accertatori della violazione."-, b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. 1 proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito occorrendo il Ministero dell'istruzione, e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione. b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro delleconomia delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.". Art.75 I. Il comma 4 dellarticolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "4. Trascorsi tre mesi dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite nell'articolo 1, commi 2 e 3, dei decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. A tal fine con il verbale contenente la contestazione della violazione è altresì notificato all'avente diritto l'obbligo di ritirare il veicolo, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato è destinato a soddisfare la sanzione pecuniaria se non corrisposta, nonché le spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.". Art. 76
b) al comma 4, le parole: "della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa è iscritta nella patente." sono sostituite dalle seguenti: " Dipartimento per i trasporti terrestri.". Art. 77 (Nuovo Articolo 16)
e) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono aggiunte le seguenti: "che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis". Art.78 (Conversione degli importi delle sanzioni pecuniarie) I. Fermi restando gli adeguamenti in euro degli importi delle sanzioni già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste sanzioni pecuniarie espresse in lire, i relativi importi devono essere tradotti in Euro a norma dell'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213. Art.79 (Nuovo Articolo 17) (Aggiornamento denominazioni) I. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente: a)le denominazioni "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; b)le denominazioni "Ministro e Ministero dei lavori pubblici " sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" c)le denominazioni "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, delluniversità e della ricerca"; d)le denominazioni "Ministro e Ministero di grazia e giustizia " sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia"; e)le denominazioni "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze"; f)le denominazioni "Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute"; g)le denominazioni "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambíente e della tutela del territorio"; h)le denominazioni "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali"; i)le denominazioni "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali";. 1)le denominazioni 'Ministro e Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze"; m) la denominazione "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" n)le denominazioni "Ia o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri"; o)le denominazioni "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.U' sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri". Art. 80 (Nuovo Articolo 18) (Disposizioni finali e transitorie) 1.L'acquisizione al demanio del comune delle strade di cui all'articolo 2, commi 6-bis e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dall'articolo 2 del presente decreto, deve essere completata entro il 31 dicembre 2004. 2.Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto all'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano le norme del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modificazioni. 3.All'adeguamento della segnaletica di indicazione relativa al trasferimento delle strade previsto dall'articolo 10 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; si provvede entro tre anni dalla data del trasferimento e comunque non oltre il termine di vita utile del segnale stradale. 4.Le abilitazioni alla effettuazione degli accertamenti tecnici e degli esami di cui ai titoli III e IV del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciate prima della entrata in vigore dei presente decreto, conservano la loro validità e danno titolo alla effettuazione delle operazioni dalle stesse previste. 5.Le prescrizioni dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dall'articolo 20 dei presente decreto, relative ai velocipedi a pedalata assistita, si applicano dalla data di recepimento della specifica normativa europea e comunque non oltre il 19 aprile 2002. 6.Coloro che alla data di entrata in vigore dei presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell'osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento. 1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nellosservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento 2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro Panno scolastico in corso. 3.L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 45 del presente decreto, entra in vigore il I' gennaio 2004. 4.Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 52 del presente decreto. 10. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dall'articolo 46 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che, alla data del 30 giugno 2002, si trovano in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio dell'unità sanitaria locale presso cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta, deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2. Art. 81 (Abrogazione di norme) I. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 801 del presente decreto, dalla data di entrata in vigore delle presenti norme sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge 7 febbraio 196 1, n. 59; - decreto legge 30 agows 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 54, comma 3, limitatamente alle parole: "all'immatricolazione,"; - decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 104, articolo 3; - legge 3 aprile 2001, n. 138, articolo 7. Art. 82 (Nuovo articolo 19) (Entrata in vigore) 1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 80 dei presente decreto le presenti nonne entrano in vigore il 1 gennaio 2003. |