Disegno di Legge per favorire la libera circolazione dei "Veicoli di Interesse Storico" nei centri urbani
del (22/10/2004)
E'
stato volgarmente soprannominato "decreto salva 500"
(ci sono purtroppo feroci oppositori che
ignorano storia, costume e dati tecnico-statistici)
Include tutti i veicoli fino a 1000 cc di
cilindrata a 4 tempi con almeno 25 anni, come la 500, 600, 850,127
e altre auto italiane e straniere.
Nell' intenzione
dei promotori, dovrebbe essere esteso fino a 1300 cc e speriamo
soprattutto ai GLORIOSI 2 TEMPI, come la Vespa, certamente
il 2 tempi meno inquinante mai prodotto.
XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del Sen. MAGNALBO'
S 2575
Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico
_______________
Onorevoli Senatori. - II patrimonio motoristico rappresenta un
bene storico, culturale e tecnologico da tutelare al fine di
tramandare le conoscenze dell'ingegno che hanno portato allo
sviluppo di uno dei nuclei fondamentali della moderna civiltà
industriale italiana.
Il movimento per la conservazione del patrimonio motoristico
storico è presente, oltre che nei Paesi dell'Unione europea, in
tutti i Paesi industrializzati e rappresenta un valido esempio di
salvaguardia delle testimonianze del progresso tecnico e
produttivo nel campo dei trasporti, sia individuali che
collettivi.
I veicoli di interesse storico possono essere considerati alla
stregua di un repertorio museale visibile alla collettivià e
meritevole di tutela, secondo quanto sancito dall' articolo 9
della Costituzione.
La legge 1° giugno 1.939, n. 1089, in seguito abrogata dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n, 490, è una testimonianza
concreta di questa tutela. Essa disciplinava l'uscita dal
territorio della Repubblica dei beni che presentano un interesse
storico, artistico e archeologico, etnografico, bibliografico,
documentale e archivistico, prevedendone il divieto quando tale
uscita costituiva un danno per il patrimonio storico e culturale
nazionale. Non a caso questo divieto veniva esteso ai mezzi di
trasporto che avevano più di 75 anni.
I collezionisti che sostengono i costi di acquisto, conservazione
e circolazione di tali veicoli devono essere considerati, a buon
diritto, i promotori e i depositari di tale patrimonio e perciò
meritevoli di agevolazioni di carattere fiscale e normativo.
Per quanto conceme il regime fiscale, la legge 21 novembre 2000,
n. 342, ha introdotto l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche per tutti gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui
si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione ed ha esteso
tale agevolazione, riducendo il termine a venti anni, anche agli
autoveicoli e ai motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico, che vengono con tale legge definiti.
Con il presente disegno di legge si intende proporre alcune
modifiche al codice della strada e al regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada motivate da alcune
considerazioni di carattere generale:
a) per la loro stessa, natura di patrimonio di «interesse
storico» o di «particolare interesse storico», tali veicoli
non sono assimilabili a nessun altro tipo di veicolo né possono
sottostare alla normativa generale, ma debbono essere
classificati in una categoria a parte e soggetti ad una normativa
ad hoc;
b) i veicoli storici sono oggetto di un'accurata e minuziosa
manutenzione;
c) il loro chilometraggio annuo è estremamente limitato ed il
loro impiego su strada occasionale;
d) l'inquinamento imputabile ai veicoli storici, nell'ambito
globale delle emissioni, è irrilevante.
L'articolo 1 modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, al fine di esonerare dal regime delle competizioni sportive
su strada i veicoli definiti di interesse storico da apposita
commissione, nella quale sono presenti rappresentanti del
Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Automobilclub Italia (ACI),
dell'Automotoclub storico italiano (ASI), dell'Associazione
amatori veicoli storici (AAVS) e delle associazioni riconosciute
ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli antichi (FIVA)
e da un rappresentante di ciascuna casa automobilistica
costruttrice italiana. Al fine dì conferire una funzione
collegiale alla commissione, si è ritenuto opportuno sopprimere
il comma 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Fra le modifiche proposte all'articolo 9 del Nuovo Codice della
Strada vi è, inoltre, l'inserimento di un comma 1-bis,
attraverso il quale si prevedono apposite norme regolamentari in
merito allo svolgimento delle manifestazioni riservate ai veicoli
di interesse storico. Per quanto riguarda le manifestazioni di
regolarità riservate a tale categorìa di veicoli, si prevede
che esse possano essere organizzate da tutte le federazioni
nazionali ed internazionali competenti, in conformità alle norme
tecnico-sportive della federazione riconosciuta dal CONI.
L'articolo 1 prevede, inoltre, l'inserimento nella
classificazione di cui all'articolo 47 del codice della strada
dei veicoli, di interesse storico, nonché una modifica
all'articolo 80 nel senso di disporre che per detti veicoli la
revisione avvenga ogni quattro anni e con l'esenzione dalla prova
di analisi dei gas di scarico.
Per quanto riguarda infine le restrizioni alla circolazione nelle
aree urbane decretate ai fini antinquinamento, in considerazione
del loro valore e della scarsa pericolosità delle loro
emissioni, l'articolo 1 del presente disegno dì legge prevede
che possano essere compresi - salvo disposizioni contrarie degli
enti locali competenti - tra le categorie di veicoli autorizzati
ad accedere a tali aree tutti i veicoli di cilindrata inferiore
ai 1000 centimetri cubi la cui costruzione superi i venticinque
anni. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i veicoli
con motore a quattro tempi certificati come veicoli storici.
Possono essere altresì esentati dal rispetto delle restrizioni
al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi
cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti
a manifestazioni regolarmente autorizzate.
L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione del nuovo
codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, estendendo all'articolo 215
del regolamento la definizione di veicolo di interesse storico
introdotta dall'articolo 1 del presente disegno di legge.
Stabilisce, inoltre, che la data di costruzione dei veicoli
iscritti deve essere conforme a quanto risulta dai registri
tenuti dalle associazioni rappresentate nella commissione di cui
all'articolo 1 del presente disegno di legge.
Si prevede, inoltre l'attribuzione di una targa di
identificazione con il suffisso «H» (historic), per tutti i
veicoli storici e, conseguentemente, la loro iscrizione in un
apposito registro, come gà avviene in Germania ed in altri
Paesi, tra cui alcuni Stati degli Stati Uniti d'America e
l'Australia.
Tale targa viene affiancata alla targa d'origine e costituisce a
tutti gli effetti il riconoscimento dell'interesse storico del
veicolo e quindi della sua ammissibilità alle agevolazioni
previste per questa tipologia di veicoli, facilitando le forze
dell'ordine nella verifica della rispondenza del veicolo a quei
requisiti differenziali che la legge richiede anche ai fini
fiscali.
Ciò, tra l'altro, può rappresentare il primo passo verso la
costituzione di una anagrafe europea dei veicoli storici di cui
l'Italia diverrebbe promotrice all'intemo dell'Unione europea.
L'articolo 3 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, allo scopo di consentire lo
sviluppo della tutela del patrimonio storico-culturale anche
nell' ambito della motorizzazione civile, si ritiene quindi
opportuno che per qualsiasi mezzo a motore di costruzione
anteriore ai venticinque anni scatti automaticamente l'esenzione
dalle tasse di proprietà. Inoltre, le imposte e i diritti di
qualsiasi titolo che attualmente gravano sui trasferimenti di
proprietà di tali veicoli, sono fissati nella somma di cinquanta
euro. Considerato il valore e l'interesse storico del patrimonio
che tale proposta intende tutelare e il ruolo qualificante che
l'Italia assumerebbe in un contesto internazionale, si auspica
una rapida approvazione del provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche al nuovo codice della strada)
1. Al nuovo codice della strada, di cui decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito
denominato: «nuovo codice della strada», sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, 1) al comma l, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Non rientrano nella fattispecie delle gare
con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli
definiti di interesse storico dalla commissione di cui
all'articolo 60, comma 4 della presente legge, per le quali non
sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri
orari»;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: "1-bis.
Nelle manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico,
autorizzate dalle federazioni nazionali ed internazionali
competenti, svolgentesi ad una velocità media non superiore a 50
chilometri orari, non sussiste l'onere di adeguarsi alle
prescrizioni di cui al comma precedente. Gli organizzatori di
tali manifestazioni dovranno comunicare con preavviso di 90
giorni agli enti locali interessati dal transito della
manifestazione, specificando nel caso d| attraversamento di
centri storici ovvero aree chiuse al traffico anche gli orari e
le modalità di svolgimento delle manifestazioni, i seguenti dati:
a) l'inserimento dell'evento nel calendario della Federazione di
riferimento;
b) il programma della manifestazione;
c) il percorso;
d) il numero dei veicoli iscritti.
Per le manifestazioni di carattere
interregionale, l'autorizzazione va richiesta alla Regione in cui
è fissata la partenza della manifestazione.
3) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
"Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di
cui all'articolo 60, con velocità media inferiore a 50
chilometri orari, possono essere autorizzate da tutte le
federazioni nazionali ed internazionali competenti, in conformità
alle norme tecnico-sportive della federazione riconosciuta dal
CONI";
4) al comma 6, dopo le parole: "su strada", aggiungere
le seguenti: "e per le manifestazioni, riservate ai veicoli
di interesse storico";
5) al comma 9, sostituire le parole: " lire
centoventisettemilaventi", con le parole: "cento euro",
e "cinquecentoottomilasettanta", con: "trecento
euro", e ''duecentocinquantamilatrenta", con: "centocinquanta
euro", e "un milionesedicimilacentoquaranta", con:
"seicento euro".
b) al comma 1 dell'articolo 47, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera: w-bis) veicoli di interesse storico;
c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: «nonché i motoveicoli
e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono considerati veicoli di interesse storico tutti quelli
dichiarati tali da apposita commissione composta da
rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali,
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'Automobilclub Italia (ACI), dell'Automotoclub storico
italiano (ASI), dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS)
e da tutti gli altri enti ed associazioni riconosciuti ed
aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA) e
da un rappresentante di ciascuna casa automobilistica
costruttrice italiana. I veicoli di cui al presente comma debbono
possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al
momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in
relazione alle esigenze della circolazione.
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis, Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali,
sono esentati dalle restrizioni riguardanti la circolazione nei
centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai
venticinque anni di cilindrata inferiore ai 1.000 centimetri cubi.
Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i veicoli con
motore a quattro tempi certificati come veicoli storici ai sensi
del comma 4. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali, sono
altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico
cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed
anche con motore a due tempi, purché partecipanti a
manifestazioni regolarmente autorizzate»;
d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bìs.
Per i veicoli definiti dì interesse storico ai sensi
dell'articolo 60, comma 4, la revisione viene disposta ogni
quattro anni sulla base di parametri di valutazione consoni alle
caratteristiche originali del veicolo o motoveicolo in oggetto.
Tali mezzi sono esentati dalla prova di analisi dei gas di
scarico»;
e) all'articolo 93, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
«L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa
su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato
attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa
costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4
dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già
scritti al pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati
d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad
esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della
normativa vigente in materia di contributi statali alla
rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter
ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione
al PRA,
indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di
tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard
europeo»;
f) all'articolo 100, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di
verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali
che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di
interesse storico devono essere muniti di una targa
supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historic),
sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed
omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma
4».
2. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60, come
sostituito dal numero 2 della lettera c) del comma 1 del presente
articolo, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo
decreto sono definite la composizione e la durata in carica della
commissione, nonché le modalità di nomina dei suoi componenti.
Art. 2.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione dei nuovo
codice della strada)
1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 15: ,
1) le parole «e collezionistico» ed «o collezionistico»,
ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono classificati di interesse storico i veicoli definiti
come tali dalla commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60
del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La data di costruzione dei veicoli di cui al comma 1 deve
essere conforme a quanto risulta dai registri tenuti dalle
associazioni rappresentate nella commissione di cui al comma 4
dell'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Le caratteristiche tecniche devono essere quelle richieste al
momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in
relazione alle esigenze della circolozione»
b) al comma 1 dell'articolo 256 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera: «g-bis) quelle dei veicoli di interesse storico munite
della lettera "H"».
Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)
1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, di cui decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto
il seguente :
«Art. 1.7-bis. - (Esenzioni per i veicoli di costruzione
anteriore ai venticinque anni)
- 1. Sono esentati dal pagamento della tassa di proprietà i
veicoli la cui data di fabbricazione sia anteriore ai venticinque
anni.
2. Per i veicoli di cui al comma 1 la tassa di trasferimento di
proprietà di euro cinquanta».
Art.4. (Modifica alla legge 21 novembre 2000, n. 342)
1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 63 della legge 21
novembre 2000, n. 342.