ART 60 del Codice della Strada. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.

Art. 215. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico (art. 60 C.s.).

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

LEGGE 342/2000 Art. 63.(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,65 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.

Circolare n. B53/2000/MOT

TABELLA 271.1 - INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA Categoria internazionale M1

Veicoli posti tipo di cintura: ant. post. ant. post. Immatricolati dal 15/5/1976 si (16) si (16) (15) (15) Immatricolati prima del1/1/1978 si (1) si (16) (2) (15) Immatricolati dopo l'1/1/1978 (3) si si (16) (3) (15) Omologati dopo l'1/1/1985 (Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10) si si (4) (5) Immatricolati dopo il 26/4/1990 si si (6) (7) Omologati dopo l'1/10/1993 (Dir. n. 90/628//CEE) (11) si si (8) (9) Omologati dopo l'1/10/1997 (Dir. n. 69/36/CE) (12) si si (8-14) (13-14)

(1) Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall'origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall'obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d'epoca iscritti negli appositi registri (2) Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. (3) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall'1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l'Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. (4) Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE). (5) Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore. (6) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. (7) Almeno cinture di tipo addominali. (8) Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m. (9) Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l'accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m. (10) Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/1/1985. (11) Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/10/1993. (12) Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall'1/10/1997. (13) Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m. (14) Per i posti a sedere rivolti all'indietro: B, Br3, Br4m. (15) In relazione al tipo di ancoraggio presente. (16) Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell'art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell'art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

OGGETTO: Art. 18 comma 1, legge 27 dicembre 2002, n°289 (legge finanziaria 2003) Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'art.18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n°289, il quale prevede che: "Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento…(omissis)…La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo".

Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.

L'art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca " i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati…(omissis)…e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione"; tant'è che il successivo comma 3 let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.

Viceversa, ai sensi dell'art.60, comma 4, c.d.s., rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i motoveicoli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art.5, comma 34, del d.l 30 dicembre 1982, n° 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53): e solo per tali veicoli la norma codicistica prevede che, qualora non siano iscritti al P.R.A. per poter circolare su strada debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A.

Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico o collezionistico.

Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio per omesso pagamento delle predette tasse.

La medesima norma prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.

In sostanza, quindi, la norma esclude la necessità che il veicolo, iscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.

Ciò posto, se il veicolo, radiato d'ufficio dal P.R.A. e reiscritto in applicazione della norma finanziaria in esame, risulta presente nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione si limiteranno ad annotare nell'Archivio stesso, nel campo riservato alle "righe descrittive", e sulla carta di circolazione che si tratta di veicolo di interesse storico o collezionistico, tenuto conto di quanto attestato nella certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto legge del 30 dicembre 1982, n° 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53).

Viceversa non c'è dubbio che, in assenza dei predetti documenti originali, il veicolo debba essere regolarmente reimmatricolato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 60, comma 4, c.d.s. e secondo le procedure amministrative attualmente in uso.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'ipotesi di veicoli di interesse storico o collezionistico radiati d'ufficio dal P.R.A. e muniti delle targhe e dei documenti originali ma che non risultino presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

Anche in tal caso non ricorre la necessità di procedere alla reimmatricolazione; tuttavia si rende indispensabile aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli, ma senza emissione di nuove targhe e di nuove carte di circolazione, nel rispetto della seguente procedura: il proprietario deve produrre la certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto legge del 30 dicembre 1982, n° 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53) nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuta reiscrizione nel pubblico registro automobilistico in applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n° 289/2002; l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, attraverso la transazione "SC 67" provvede ad aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli e, inserendo "N" nel campo "cod. procedure" non emette la relativa carta di circolazione.

Resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico o collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi della revisione periodica.

IL CAPO DIPARTIMENTO (Dott. Ing. Amedeo Fumero)

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