Violati i principi di uguaglianza e responsabilità penale personale -
sanciti dalla Costituzione agli articoli 3 e 27 – ed evidenziata la
disparità di trattamento della Pubblica Amministrazione nei confronti
del cittadino/utente.
Sono questi alcuni dei punti cardine del ricorso presentato
dall’avvocato Rossana Greco, e accolto dal Giudice di Pace di
Catanzaro, nei confronti di un provvedimento di confisca di un
motociclo ad un minorenne catanzarese fermato dalle forze
dell’ordine perché senza casco protettivo.
Ne dà notizia il Comitato Difesa Consumatori - Altroconsumo della
Calabria, secondo il quale la portata innovativa del provvedimento
emesso dal giudice catanzarese sta proprio nel fatto che, sebbene la
tematica del sequestro dei motocicli sia in questi mesi ampiamente
discussa – si ricorderà che proprio l’avvocato Greco per
Altroconsumo aveva ottenuto nell’ottobre scorso la sospensione del
sequestro di un motociclo – con il provvedimento emesso dal Giudice
di Pace di Catanzaro nei giorni scorsi, si sospende l’esecuzione
della confisca del motociclo. La confisca, infatti, è il
provvedimento di sanzione emesso dalla Prefettura ed in base al quale
il motociclo non è più del legittimo proprietario ma viene venduto
all’asta.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, quindi, ha dato ragione ad un
cittadino catanzarese che, dopo aver subito il sequestro del
ciclomotore del figlio minorenne, fermato ad un posto di blocco senza
casco protettivo, aveva ricevuto nei giorni scorsi un’ingiunzione
avente ad oggetto proprio la confisca. Provvedimento, quest’ultimo,
che il Giudice di Pace ha sospeso disponendo l’immediata
restituzione del mezzo al legittimo proprietario.
“Abbiamo impugnato il provvedimento del Prefetto di Catanzaro –
commenta l’avvocato Rossana Greco, legale di Altroconsumo –
innanzitutto perché la normativa sulla confisca, a nostro avviso,
viola il principio d’uguaglianza della Carta Costituzionale; ciò
perché a fronte di violazioni identiche o analoghe, la norma
stabilisce la sanzione della confisca del mezzo solo se la violazione
è commessa utilizzando un motociclo e non anche quando sia commessa
utilizzando un altro tipo di veicolo, ad esempio una automobile. La
sanzione della confisca, infatti, non è invece prevista nel caso in
cui un conducente di una automobile non allacci le cinture di
sicurezza. Non si capisce in base a quale ratio debba vedersi
confiscato il veicolo colui che non si è allacciato il casco mentre
ciò non è previsto, né possibile, quando lo stesso soggetto, alla
guida di una autovettura, circoli senza le cinture di sicurezza
allacciate. In entrambi i casi si tratta di una violazione alle norme
del Codice della Strada, ma nel primo caso il soggetto, oltre ad
essere sanzionato pecuniariamente, perde la proprietà del mezzo che
viene forzatamente venduto, mentre nel secondo lo stesso soggetto,
questa volta automobilista, rischia la sola sanzione pecuniaria”.
“Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – prosegue
l’avvocato Greco - non è in alcun modo ammissibile una disparità
di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un
autoveicolo e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni
relative agli stessi articoli del Codice della Strada”.
“Infine – conclude l’avvocato Greco – abbiamo impugnato il
provvedimento perché riteniamo che sia in palese contrasto con
l’articolo 27 della Carta costituzionale, che sancisce che «la
responsabilità penale è personale». È’ noto, infatti, che
l’articolo 3 della legge di depenalizzazione 689/81 statuisce che «nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è
responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria,
sia essa colposa o dolosa», ragione per cui, la sanzione della
confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte
dell’organo accertatore di ogni accertamento sull’autore
dell’infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il
proprietario di detto veicolo, in questo caso il padre del giovane
minorenne alla guida della moto, con evidente violazione del principio
della personalità, oltre quello già esposto dalla ragionevolezza,
per la sproporzione della sanzione”.
L’avvocato Greco, citando alcuni recenti pronunciamenti di altri
Giudici di Pace italiani, fa notare come “non ci sia alcuna
proporzione tra l’illecito e la sanzione. A fronte di violazioni di
piccola rilevanza, punite con una modesta sanzione amministrativa,
viene infatti prevista una sanzione accessoria come la confisca la
quale porta alla definitiva “perdita” della proprietà del mezzo,
con danni enormi per le finanze di colui che, con fatica, ha
acquistato la moto od il ciclomotore che, adesso, gli viene
definitivamente sottratto”. (Da DNA)
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